Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-05-2012, n. 7914

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 25.662 del 2001, il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande svolte da S.A.P. e contrastate dalla convenuta Banca Nazionale del Lavoro, dichiarava l’inammissibilità sia della richiesta del S. di verificazione della propria sottoscrizione su assegni bancari che la BNL aveva posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso anche a carico dell’attore quale fideiussore della società ingiunta e da lui non opposto e sia della domanda introduttiva di risarcimento dei danni.

Il Tribunale dichiarava inoltre inammissibile l’intervento spiegato in giudizio da A.P. e Am.Ga., pure loro destinatari quali garanti del medesimo provvedimento monitorio, contro il quale peraltro, a differenza del S., avevano proposto opposizione.

La sentenza di primo grado veniva impugnata in via principale dal S. ed in via incidentale dall’ A. e dall’ Am.. Nel giudizio d’appello interveniva adesivamente la S.p.A.Unicredito Gestione Crediti, mandataria della A.G. Deutsche Bank, a sua volta cessionaria, tra gli altri, del credito controverso. Con sentenza del 2.12.2005-9.03.2006, la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame proposto dal S. e fondato su quattro motivi, dichiarava inoltre inammissibile per tardività l’appello incidentale formulato dall’ A. e dall’ Am. e condannava in solido gli appellanti a rifondere le spese del gravame alla BNL mentre compensava le spese sostenute dalla S.p.A.Unicredito Gestione Crediti.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che per pregiudizialità logica doveva essere prioritariamente esaminato il motivo di gravame attinente all’eccezione di giudicato sollevata dalla BNL che il Tribunale aveva disatteso le domande del S., ivi compresa quella risarcitoria, per il fatto che la sua istanza di verificazione – che mirava a contestare l’esistenza del debito verso la BNL – avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al quale, invece, il S., sebbene il decreto gli fosse stato notificato, non aveva inteso partecipare che il S. aveva contestato questa argomentazione, sostenendo che le azioni da lui proposte ed in particolare quella risarcitoria presupponevano il giudicato, essendo volte a fare emergere la condotta illecita della BNL che aveva posto titoli falsi a base della pretesa monitoria che la censura non era fondata, avendo il primo giudice ritenuto, con statuizione non impugnata, che il giudicato copriva il dedotto e il deducibile.

Avverso questa sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria e notificato il 13.04.2007 alla BNL ed il 16.04.2007 ad Unicredito Gestione Crediti S.p.A. UGC Banca, quale mandataria di A.G. Deutsche Bank, cessionaria dei crediti della BNL, le quali hanno resistito con controricorsi notificati rispettivamente il 22 ed il 25.05.2007 e depositato memorie.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il S. denunzia:

1. "Infondatezza della eccezione di giudicato. Contraddittorietà o insufficienza della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5; travisamento dei fatti". 2. "Contraddittorietà e insufficiente o omessa motivazione su un punto decisivo; art. 360 c.p.c., n. 5. Erroneità dei riferimenti". 3. "Violazione e falsa interpretazione dell’art. 221 c.p.c. Omessa valutazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Contraddittorietà".

In relazione ai motivi d’impugnazione formula conclusivamente il seguente quesito di diritto:

Se sia sempre ammissibile il giudizio autonomo di verificazione della autenticità della sottoscrizione di scrittura;

se il giudicato di un provvedimento giudiziario può impedire l’accertamento autonomo di un illecito di natura penale.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), giacchè, quanto alla denunciata violazione di legge, il quesito di diritto è privo di qualsiasi specificità rispetto alle controverse questioni ed illegittimamente si risolve nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio (cfr, tra le numerose altre, cass n. del 2009; n. 17108 del 2007) che non conduce ad alcuna conseguenza rispetto al caso di specie (in tema, cfr cass n. 1682 del 2007), mentre con riguardo all’ulteriore censura di vizi motivazionali difetta del momento di sintesi dei prospettati rilievi, attraverso cui potere cogliere la fondatezza delle censure (cfr., tra le altre, cass SU n. 16528 del 2008; n 20603 del 2007).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del S. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il S. a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari in favore di BNL S.p.A. ed in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, in favore di Unicredito Gestione Crediti S.p.A. UGC Banca, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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