Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-05-2012, n. 7913 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Serit s.p.a. chiedeva l’ammissione al passivo del Fallimento Bosco Industrie Meccaniche s.p.a. in privilegio per Euro 260.298,62 ed in chirografo per Euro 11.915,20, "oltre spese… per la presente procedura nonchè interessi di mora maturandi D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 30 novellato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 14 sino al saldo del credito, nella misura stabilita annualmente con apposito decreto ministeriale", a titolo di recupero dei crediti col privilegio, L. n. 449 del 1997, ex art. 24, comma 32. Il Curatore compariva all’udienza del 10/12/2003, e contestava che la L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32, contemplava l’iscrizione a ruolo solo di interessi e sanzioni non anche della sorte; che il privilegio poteva essere riconosciuto solo per la sorte e gli interessi e non anche per le sanzioni, stante il divieto di applicazione analogica in materia di privilegi; che l’istante non aveva dimostrato trattarsi di credito riferibile ad agevolazioni concesse dal Ministero dell’Industria; che l’aggio richiesto non era dovuto, in quanto maturato dopo la sentenza di fallimento ed attinente al rapporto tra ente impositore e Serit;

che il privilegio era stato istituito da legge entrata in vigore il 1/1/98, mentre la maggior parte del credito era già scaduta ed esigibile dal 1993 e comunque, non poteva darsi applicazione retroattiva della norma; che la società aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo il 26/6/98, per cui qualsiasi interesse sulla somma in chirografo andava calcolato sino a detta data.

Il G.D. dichiarava aperta la fase contenziosa, ed autorizzava Serit a chiamare l’ente impositore; il Ministero si costituiva tardivamente.

Il Tribunale di Terni, con sentenza 326/06, ha ammesso la Serit, in relazione al credito del Ministero delle attività produttive chiamato in causa, al passivo del Fallimento per l’importo di Euro 260.301,72 in chirografo, con riconoscimento degli interessi legali sino al 26/6/98, ha compensato le spese del giudizio tra ricorrente e terzo chiamato e condannato in solido Serit ed il Ministero a rifondere le spese alla Curatela.

Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha rilevato che non poteva riconoscersi la natura privilegiata del credito del Ministero dello Sviluppo Economico, atteso che la L. n. 317 del 1991, art. 37 che prevedeva appunto il privilegio sui crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi della L. n. 46 del 1982, era stato abrogato dalla L. n. 488 del 1999, art. 54, comma 5 a far data dal 17/8/2000, e quindi in data anteriore alla risoluzione del contratto, mentre il privilegio di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 33, era applicabile solo ai crediti nascenti da revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero in materia di incentivi alle imprese e non già ai crediti derivanti dalla risoluzione del contratto.

Proponeva appello il Ministero; si costituiva il Fallimento, contestando la fondatezza dell’impugnazione.

La Corte d’appello, con sentenza 17/12/09- 3/2/2010, ha respinto l’appello e compensato tra le parti le spese del grado.

Nello specifico, la Corte del merito ha richiamato quanto statuito dal Tribunale sulla ritenuta inapplicabilità della L. n. 317 del 1991, art. 37 su cui si fonda il privilegio invocato, in quanto abrogato dalla L. n. 488 del 1999, art. 54, comma 5 con decorrenza dal 17/8/2000, e quindi un anno prima della comunicazione e della ricezione da parte della Bosco della raccomandata con cui il Ministero comunicava di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 9 del contratto di finanziamento e chiedeva quindi la restituzione della somma di L. 496.022.449.

Ha rilevato, di contro alla tesi dell’appellante, che la L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33 non fa riferimento ai finanziamenti di cui alla L. n. 46 del 1982, e che non è consentita l’applicazione analogica di norme stabilenti specifici privilegi, in quanto eccezionali.

Propone ricorso il Ministero, sulla base di due motivi.

Il Fallimento e la Serit non hanno depositato difese.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 317 del 1991, art. 37 della L. n. 488 del 1999, art. 54 e dell’art. 2745 c.c..

Il ricorrente fa valere che l’art. 37 era vigente al momento in cui è sorto il diritto; alla Bosco era stato concesso, con contratto n. 1338 del 21/12/1989, approvato con D.M. 19 dicembre 1990, ai sensi della L. n. 46 del 1986, art. 16 un contributo di L. 202.200.000 per un progetto di innovazione tecnologica, ed era stato erogato un finanziamento di L. 321.353.000, pari al 17,5% del costo documentato d’impresa, ammessa all’agevolazione per un onere complessivo a carico del Fondo di L. 523.555.000, che avrebbe dovuto essere rimborsato in 15 anni; ai sensi dell’art. 3 del contratto, " il rimborso di tutte le quote utilizzate nella forma del finanziamento sarà effettuato in rate annuali di pari importo di capitale ed interesse, di cui la prima scadente a sei anni alla firma del presente contratto. Gli interessi relativi ai periodo di preammortamento saranno corrisposti ogni anno con prima scadenza a dodici mesi dalla firma del presente contratto"; poichè non erano pervenute le quietanze attestanti il rimborso della 5^ rata di preammortamento, e della 1, 2, 3, 4 e 5 rata di ammortamento, relative al periodo dal 1993 al 1999, il credito doveva essere ammesso in privilegio L. n. 317 del 1991, ex art. 37 vigente alla data di insorgenza del diritto di credito.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, e dell’art. 2745 c.c.: quando sorgono dubbi sulla portata oggettiva o soggettiva del privilegio, va considerata la causa del credito;

l’art. 24, comma 33 si limita a prevedere che "il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato", senza specificare se tale sia solo il credito derivante da revoca e non da risoluzione del contratto, e in ogni caso, il termine revoca è utilizzato dalla norma in senso ampio, così da farvi rientrare anche il caso di risoluzione.

2.1. – Il primo motivo del ricorso è fondato.

L’art. 37( il cui 3 comma dispone che "I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi della L. 17 febbraio 1982, n. 46, art. 15 modificato da ultimo dal comma 1, lett. a) del presente articolo sono preferiti ad ogni allo titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi…") è stato abrogato dalla L. n. 488 del 1999, art. 54, comma 5 con decorrenza dal 17/8/2000, ma è da ritenersi in vigore alla scadenza delle rate non pagate, di preammortamento e di ammortamento, relative al periodo dal 1993 al 1999, atteso che, al fine di stabilire la natura privilegiata del credito, occorre avere riguardo alla data in cui il diritto è divenuto esigibile, e quindi alla scadenza delle singole rate e non già alla data di esercizio del diritto, quando il Ministero ha comunicato alla società la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso rende ultroneo ed assorbe l’esame del secondo motivo.

Conclusivamente, va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata, con rimessione alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: "Va ammesso in via privilegiata il credito dell’Amministrazione ai sensi della L. n. 317 del 1991, art. 37, comma 3 per i crediti che sono divenuti esigibili prima dell’abrogazione di detta norma, irrilevante essendo l’esercizio del credito successivo all’abrogazione della norma".

Il Giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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