Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 6665 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sig.a T. A., vedova del vigile del fuoco Romano Cesare deceduto in data 13.3.2003 per "edema polmonare acuto", riconosciuto come dipendente da causa di servizio, con istanza del 17.9.2010 chiedeva per sé e per le figlie orfane l’assunzione diretta nominativa ai sensi dell’art.132 d.lgs. n.217/2005.

Ma con decreto in data 29.11.2010 il Ministero dell’InternoDipartimento dei Vigili del FuocoDirezione centrale per le risorse umane respingeva l’istanza adducendo che la normativa invocata trova applicazione, non già in presenza di un "qualsiasi tipo di infermità causalmente collegata all’attività di servizio", bensì esclusivamente nel caso di appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "deceduti o divenuti inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali".

2. Nei confronti di tale provvedimento la sig.a T. proponeva impugnativa dinanzi al TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che con sentenza in forma semplificata del 6 maggio 2011, n.407, ha respinto il ricorso rilevando che la morte riconosciuta "per causa di servizio" del vigile del fuoco – in mancanza delle ulteriori condizioni di cui alla norma sopra citata – non dà titolo alla assunzione dei congiunti mediante chiamata diretta.

3. Con l’odierno atto di appello la sig.a T. impugna la sentenza del TAR denunciando i seguenti motivi di gravame:

– erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione e omessa istruttoria, nell’assunto che il presupposto richiesto dalla legge ai fini della assunzione diretta è il nesso di causalità tra lo svolgimento del servizio e la lesione o ferita che ha determinato la permanente inidoneità o il decesso, e nella fattispecie l’edema acuto che ha condotto a morte il coniuge della ricorrente, e che è stato riconosciuto come dipendente da causa di servizio, altri non è che una lesione del corpo;

– omissione delle garanzie partecipative di cui all’art.10 bis l.n.241/1990.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dei motivi dell’atto di appello, del quale ha chiesto la reiezione.

4. L’appello è infondato.

Giova anzitutto osservare che l’art.132, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.217/2005 contempla l’assunzione per chiamata diretta nominativa del coniuge, figli e fratelli degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio… nei limiti previsti dagli artt. 5, 21, 88, 97, e 108 " dello stesso decreto. E le disposizioni cui è fatto rinvio, nel disciplinare in dettaglio le modalità di accesso alle singole qualifiche, riservano l’accesso esclusivamente ai congiunti di chi è deceduto o è divenuto permanentemente inabile "per effetto di lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali".

Condizione per l’attribuzione del beneficio della assunzione non è dunque un qualsiasi tipo di infermità – sia pure di esito letale – causalmente collegata alla attività di servizio. Al contrario le disposizioni richiamate dall’art.132 sopracitato presuppongono un nesso causale diretto e immediato tra un accadimento esterno e la "ferita o lesione" riportata.

Occorre aggiungere che la prevista assunzione diretta nominativa, in quanto presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto all’ordinamento generale, costituisce normativa di stretta applicazione, e come tale non può essere estesa al di là delle situazioni particolari avute di mira dal legislatore. Il quale ha inteso ricollegare il beneficio in questione alla sola ipotesi in cui il decesso o l’inabilità permanente sia stata conseguenza di lesioni (o ferite) riconducibili ad uno specifico evento traumatico, ossia ad un sinistro ben identificato nel tempo e nello spazio. La formulazione letterale della norma appare inequivoca in questo senso e si possono anche intuire le ragioni per cui il legislatore abbia voluto circoscrivere in tal modo il beneficio. D’altronde restano ferme le provvidenze previste, in via generale, per i superstiti dei lavoratori deceduti per causa di servizio.

Quanto poi alla asserita violazione dell’art.10 bis L. n.241/1990, per la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza, la censura dedotta deve essere considerata alla luce di quanto disposto dal successivo art. 21 octies, nel senso che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta la annullabilità del provvedimento finale quante volte per la natura vincolata dello stesso sia palese che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto in ogni caso incidere sul contenuto di detto provvedimento. Ed esattamente in questi termini si pone la fattispecie in esame dal momento che l’Amministrazione procedente era tenuta ad applicare una normativa che non consentiva l’applicazione del beneficio richiesto dalla ricorrente, senza lasciare alcun margine di discrezionalità, ragion per cui nessun contributo utile avrebbe potuto essere apportato per ottenere un provvedimento diverso da quello adottato.

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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