Cassazione civile anno 2005 n. 1605 Ricorso Notificazione Collegi e ordini professionali

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con decisione pubblicata il 9 ottobre 2002 il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta, irrogava all’architetto A. F. D. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un mese.
Il professionista era stato riconosciuto responsabile dei due addebiti contestatigli, consistenti nell’avere, nella lettera in data 27 aprile 2001, contenente l’istanza per la convocazione di un’assemblea straordinaria, indicato quali istanti alcuni architetti, che detta richiesta non avevano mai sottoscritto, e nell’avere, nell’ambito di un procedimento disciplinare ed al fine di procrastinarne la definizione, indicato un suo insussistente impedimento nei giorni 22 e 23 maggio 2001.
La decisione di secondo grado del Consiglio Nazionale escludeva la nullità della deliberazione di primo grado, eccepita dall’incolpato in quanto la citazione innanzi all’organo periferico gli sarebbe stata notificata senza il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall’art. 44, secondo comma, del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
Nel merito, considerava che non era deontologicamente corretto violare le procedure previste per legge, in base alle quali per la convocazione di un’adunanza straordinaria occorre la sottoscrizione autentica dei richiedenti.
Per la cassazione della decisione, che assume non essergli stata notificata ritualmente presso il domicilio eletto in Aosta presso il suo difensore Avvocato M. B., ha proposto ricorso A. F. D., il quale ha affidato l’impugnazione a due mezzi di doglianza.
Ha resistito con controricorso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta, in persone del suo presidente, che, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e per acquiescenza.
Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione
La eccezione preliminare d’inammissibilità dell’impugnazione, siccome tardivamente proposta, è fondata e deve essere accolta.
L’art. 19 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, rimette alla Commissione Centrale (oggi Consiglio Nazionale) l’adozione di proprio regolamento interno contenente norme per il procedimento relativo ai ricorsi in tema di responsabilità disciplinare del professionista.
Il Decreto ministeriale 10 novembre 1948, di approvazione del regolamento suddetto, con la norma dell’art. 10 ha disposto che la pubblicazione delle decisioni del Consiglio Nazionale abbia luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria.
La medesima disposizione prevede anche che la segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista ed al Procuratore della Repubblica.
In tale situazione, che nel suo più ampio contesto richiede (art. 3 del regolamento) che il ricorrente debba indicare il recapito cui intende gli siano effettuate le comunicazioni del Consiglio Nazionale, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., decorre – siccome entrambe le parti del presente giudizio anche ammettono- dalla sola forma di notificazione della sentenza, che è quella indicata dal suddetto art. 10 da effettuare con la lettera raccomandata al domicilio eletto per il procedimento innanzi al Consiglio Nazionale.
Tanto premesso, in relazione alla notificazione della sentenza effettuata nei confronti di A. F. D. nel domicilio eletto in Aosta presso lo studio del suo difensore Avvocato B., il ricorrente assume che detta notificazione sarebbe invalida (con la conseguenza che da essa non deve farsi decorrere il termine di sessanta giorni per il ricorso per Cassazione), in quanto effettuata a mani da tale S. L., qualificata nella relata come "segretaria" dello studio professionale, ma, in realtà, nè segretaria, nè dipendente dello studio suddetto e neppure incaricata o altrimenti autorizzata al ritiro di raccomandate o notifiche, giusta dichiarazione in tal senso dello stesso Avvocato B..
Deduce, invece, il resistente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta che la notificazione in questione, la quale è stata eseguita presso lo studio dell’Avvocato B. a mani di S. L., deve essere ritenuta valida, in quanto effettuata a persona che, ancorchè non alle dipendenze del professionista, si trovava nello studio quale sua collaboratrice per un lavoro di consulenza, secondo quanto lo stesso avvocato ha indicato nella sua dichiarazione, per cui la stessa deve ritenersi, ai sensi e per gli effettivi cui al secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., persona abilitata alla ricezione degli atti destinati all’avvocato medesimo.
Osserva questa Corte che la notificazione in questione deve ritenersi certamente valida.
Il principio pacifico nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 1219/2003; Cass., n. 793/99;
Cass., n. 9875/98; 6194/95) è nel senso che in caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’organo notificatore e dal medesimo riportate nella relata) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come lascia ritenere l’impiego da parte della disposizione citata della generica qualifica di "addetto"; in particolare, non può, perciò, ritenersi sufficiente a vincere la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica la prova da parte di quest’ultimo dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del consegnatario alle dipendenze esclusive di altro soggetto (sia pure nella sede in questione), se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario.
Nel caso di specie la presenza nello studio della persona, cui l’atto da notificare è stato consegnato, non era occasionale nè del tutto estranea a qualsiasi rapporto con il professionista, con il quale, invece, sussisteva la ben precisa situazione di comunanza derivante dal rapporto di collaborazione in atto, in base al quale era lecito presumere che la collaboratrice avrebbe portato a conoscenza del destinatario l’atto ricevuto.
Ritenuta, pertanto, valida la notifica effettuata in data 15 ottobre 2002, deve rilevarsi la tardività dell’impugnazione per cassazione, proposta con ricorso consegnato per la notificazione il 28 marzo 2003, data questa cui occorre riferirsi per stabilire della tempestività del ricorso per Cassazione, in applicazione del generale principio, indicato dal giudice costituzionale nella sentenza n, 28 del 2004, secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
Il ricorso è dichiarato pertanto inammissibile e detto rilievo esime questa Corte dall’esaminare l’altro profilo della dedotta inammissibilità dell’impugnazione per acquiescenza.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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