Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-05-2012, n. 7908 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 25 ottobre 2007, ha condannato in solido il comune di Milazzo ed il Consorzio ASI al pagamento in favore di L.A.S. dell’indennità di occupazione temporanea di un fondo di sua proprietà in seguito ad ordinanza sindacale del 16 gennaio 1990, per la realizzazione di un centro mercantile. Ciò perchè la stessa, autorizzata fino al 15 marzo 1995, era stata disposta con provvedimento del sindaco del comune ed era perciò riferibile all’ente suddetto, pur nel caso in cui beneficiario dell’occupazione era altro soggetto. Per la cassazione della sentenza il Comune di Milazzo ha proposto ricorso per due motivi. Nè il L., nè il Consorzio ASI hanno spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, il comune, deducendo violazione della L.R. n. 21 del 1985, art. 29 nonchè difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la propria legittimazione passiva in ordine all’obbligazione di corrispondere l’indennità di occupazione temporanea, esclusa dal Tribunale di Barcellona nel precedete giudizio avente per oggetto l’espropriazione illegittima dello stesso fondo, soltanto per il fatto che il provvedimento ablatorio era stato adottato dal sindaco, senza considerare: a) che lo stesso non aveva agito quale rappresentante dell’ente locale, ma in virtù di competenza propria attribuitagli dalla legge regionale, che in realtà all’epoca la devolveva all’assessore regionale; b)che anche la convenzione che aveva dato luogo all’opera era intercorsa tra l’Agenzia del Mezzogiorno e l’ASI, cui erano state affidate le espropriazioni da svolgere in nome proprio. La censura è fondata.

La Corte di appello ha applicato al riguardo il principio che, siccome l’occupazione era stata disposta con provvedimento del sindaco del comune, la stessa era riferibile all’amministrazione comunale, che assumeva perciò solo l’obbligo di corrispondere l’indennizzo a prescindere dall’individuazione del soggetto beneficiario dell’espropriazione.

Siffatto principio risulta, invece, del tutto estraneo al sistema delle espropriazioni per p.u., in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità, ignorata del tutto dalla sentenza impugnata, è assolutamente consolidata fin dalle decisioni più lontane nel tempo sui seguenti principi: a) nei giudizi di opposizione alla determinazione dell’indennità di occupazione e/o di espropriazione, l’autorità munita del potere di emettere i provvedimenti ablatori (pur quando sia delegata alla stima dell’indennizzo) non è parte del procedimento, atteso che la controversia riguarda non la impugnazione di questi atti, ma l’adeguatezza dell’indennità di espropriazione e, concerne quindi, unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo; b) d’altra parte, l’eventuale indagine sulla legittimità degli atti della procedura ablativa (e sulla correttezza di quelli di stima) non integra mai un accertamento autonomo, ma resta relegata a mera questione incidentale; c) conseguentemente la legittimazione a resistere alla domanda dell’espropriato diretta ad ottenere somme maggiori rispetto a quelle che risultino offerte o depositate a tale titolo spetta al titolare del potere espropriativo, ossia al soggetto cui sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree espropriande (Cass. 1991/2000; 8638/1999; 6957/1996).

Ha pertanto avvertito più volte che non devono confondersi, come invece ha fatto la Corte territoriale, le parti del procedimento, individuate fin dalla L. n. 2359 del 1865 nei soli espropriante ed espropriato, con lo specifico potere autoritativo conferito dalla legge a determinate autorità amministrative – quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale, l’Assessore, o il Sindaco- di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio; le quali sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l’espropriante e non è possibile riferirne l’attività all’amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica. Ed anzi, per costante giurisprudenza di questa Corte devono restare estranee tanto al giudizio di opposizione alla stima dei relativi indennizzi, che a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (Cass. 10354/2005; 15687/2001 cit.;

1991/2000; 6957/1996). Il Collegio deve aggiungere che nessuna incertezza poteva residuare nell’occupazione temporanea in esame posto che la L.R. Sic. n. 1 del 1984, art. 21 contenente la disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale devolveva a questi ultimi (comma 2) il compimento "delle espropriazioni occorrenti per l’esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali…. con le procedure previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 53 testo unico delle leggi sul Mezzogiorno;

per cui anche nella convenzione stipulata tra l’Agenzia per il Mezzogiorno ed il Consorzio per l’esecuzione dell’opera è stato ribadito che detto ente avrebbe agito in nome e per conto proprio, essendo titolare esclusivo dei poteri attribuitigli dalla legge in relazione a tutta l’attività da compiere (art. 10, riportato dal comune). Assorbito, pertanto, il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla disposta condanna in solido del comune al pagamento dell’indennità di occupazione; e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. respingendo la relativa domanda del L. nei confronti dell’amministrazione comunale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di L.A.S. nei confronti del comune di Milazzo e condanna il L. al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’amministrazione comunale in complessivi Euro 3.000, 00 per il giudizio di merito ed in Euro 2.700, 00 di cui Euro 2.500.00 per onorario di difesa, quello di legittimità, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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