Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2011) 11-11-2011, n. 41018

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ha personalmente proposto ricorso per cassazione K.M., avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 18.11.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 17.11.2009, per il reato di usura in danno di B.F..

Deduce il ricorrente l’illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, caduta ripetutamente in contraddizione, nel corso dell’esame dibattimentale, rispetto alle dichiarazioni precedenti, avendo diversamente riferito le modalità del prestito e l’entità degli interessi pattuiti con l’imputato; i giudici di appello avrebbero inoltre ingiustificatamente svalutato le indicazioni a favore dell’imputato desumibili dalle vicende relative alla formazione di una dichiarazione scritta di ricognizione del debito, chiaramente interpolata con un’aggiunta postuma datata 16.7.2003, quando il ricorrente si trovava in Iran, senza considerare oltretutto che il documento era stato spontaneamente prodotto dall’imputato; e avrebbe altrettanto ingiustificatamente trascurato la smentita delle dichiarazioni dell’imputato proveniente dalla testimonianza di N.A.H..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

I giudici di appello avvalorano l’attendibilità della persona offesa soprattutto in considerazione dei riscontri documentali acquisiti agli atti sul contenuto delle sue dichiarazioni accusatone, riscontri costituiti dai titoli di credito a firma del B. sequestrati presso l’imputato. E rilevano che la data sulla dichiarazione di debito a firma della parte lesa, risulta chiaramente interpolata, peraltro con l’indicazione di una data significativamente successiva al sequestro dei titoli, non illogicamente inferendone, in sostanza, il tentativo dell’imputato di precostituirsi una prova a discolpa, ciò che spiegherebbe come fosse stato proprio il ricorrente a produrre in giudizio il documento, che contiene l’indicazione della somma di Euro 6000 come sorte capitale del prestito, rispetto alla minor somma di Euro 4.800 indicata dal B.. Nè appare criticabile, sul piano logico, la svalutazione della testimonianza del N., incentrata sull’aspetto alquanto marginale della presenza dello stesso teste alla redazione della ricognizione di debito, ed effettivamente sospetta per i rapporti di familiarità che lo legavano all’imputato.

La Corte territoriale ha dato anche conto delle marginali incertezze nella ricostruzione dei fatti mostrate dal B., con valutazioni che complessivamente resistono alle censure difensive, peraltro articolate lungo una linea di estrapolazione di "frammenti di prova" composti in un quadro ricostruttivo in definitiva corrispondente soltanto ad apprezzamenti di merito alternativi alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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