Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2011) 11-11-2011, n. 41017

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione C.P., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 4.1.2011, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo è per vari fatti di ricettazione di moduli di assegni in bianco.

La difesa deduce, con il primo motivo, la nullità della citazione in appello dell’imputato in quanto eseguita ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia e non presso il diverso domicilio eletto dall’interessato; con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante ex art. 62 c.p., nr. 4, in considerazione del valore irrisorio dei moduli di assegno ricettati, lamentando al riguardo l’indebita valutazione, da parte della corte di merito, del danno conseguente all’utilizzazione degli assegni, esclusivamente riferibile ai concorrenti reati di truffa, peraltro dichiarati prescritti. Il ricorso è infondato.

Quanto alla questione processuale, si deve rilevare che la nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto è bensì d’ordine generale ma a regime intermedio, perchè idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicchè è soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182 cod. proc. pen., comma 2, (cfr. Corte di Cassazione nr 35345 del 12/05/2010 Rummo), mentre nella specie la difesa non sollevò eccezione alcuna nel corso del giudizio di merito.

In ordine alla valutazione del danno, correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento alla complessiva condotta dell’imputato e all’utilizzazione dei titoli ricettati, dovendosi al riguardo richiamare i più recenti e condivisibili indirizzi della giurisprudenza di legittimità (Cassazione penale – sez. un. 12 luglio 2007 n. 35535), alla stregua dei quali deve ritenersi l’inadeguatezza dell’isolata considerazione del valore dei supporti cartacei proposta dalla difesa.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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