Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7898 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

01. Il 9 aprile 2010, la CTR – Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dell’acquirente Soc. Immobiliare Speziali, confermando l’annullamento dell’avviso di liquidazione che aveva negato alla contribuente l’aliquota agevolata dell’imposta di registro prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, in relazione alla compravendita immobiliare registrata il 17 giugno 2005. 02. Il giudice di prime cure riteneva che unica condizione per fruire dell’aliquota agevolata fosse l’utilizzazione edificatoria entro cinque anni e che la sottoscrizione di convenzione tra Comune e soggetto attuatore non dovesse essere necessariamente anteriore alla stipula del contratto.

Perciò, concludeva che la compravendita in questione rispettasse i requisiti per l’aliquota agevolata dell’imposta di registro.

03. L’Ufficio appellava, sostenendo che nella fattispecie mancasse una delle condizioni necessarie per l’aliquota agevolata, cioè la preventiva sottoscrizione della convenzione tra Comune e soggetto attuatore.

04. I giudici d’appello hanno, invece, motivato la loro decisione, contraria alle tesi del Fisco, ritenendo che il suolo ceduto alla Soc. Immobiliare Speziali fosse nelle condizioni di legge per godere dell’aliquota agevolata, atteso che, in base alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, non era necessaria l’anteriorità della convenzione di lottizzazione rispetto alla compravendita del terreno.

05. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’Agenzia delle entrate; la Soc. Immobiliare Speziali non si è costituita.

Motivi della decisione

06. Con l’unico motivo, la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, sostiene che l’agevolazione in parola non fosse applicabile alla compravendita immobiliare registrata il 17 giugno 2005, atteso che la convenzione di lottizzazione era intervenuta solo il 14 giugno 2007.

Rileva che, dovendo l’agevolazione essere riconosciuta solo in relazione all’acquisto di aree edificabili soggette a piani particolareggiati efficaci al momento della compravendita, tali non siano le aree oggetto di lottizzazione fino a quando non sia stipulata la relativa convenzione di lottizzazione, essendo questa condizione di efficacia dei piani particolareggiati presupposti.

Il motivo non è fondato.

07. Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (sent. 16835/08;

conf. sent. 11786/08, 28010/09 e 3289/12, ord. 7438/09), la disposizione dell’art. 33 cit. (che prevede aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento) non intende dare rilievo neppure al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareqqiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come appunto quelle soggette a piano particolareqqiato, sia possibile edificare. Non rileva neanche che ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di programmazione e non di uno strumento attuativo, stante la centralità che l’utilizzazione edificatoria avvenga, per opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto.

08. Ne deriva che il beneficio di cui alla L. n. 388, art. 33, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in una previsione edificatoria di piano, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nell’art.2 della legge 350, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria (C. 20864/10).

09. Univoca è l’intenzione del legislatore di agevolare non solo l’attività propriamente edificatoria, per i riflessi economici collettivi, ma anche di favorire, apprestando un incentivo fiscale, lo sviluppo equilibrato del territori.

Ciò accomuna tutte le disposizioni richiamate e impone, di conseguenza, un’interpretazione di quella dettata dall’art. 33, comma 3, in base ad un criterio che sia rispettoso comunque del principio costituzionale di eguaglianza di trattamento (anche fiscale) dei casi identici (ult. cit.).

10. Perciò, in continuità, con il prevalente orientamento di questa Sezione, "…deve attribuirsi alla disposizione della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30 – per la quale "nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore – una valenza, per così dire, di interpretazione autentica (in senso atecnico) non già del comma 3, detto ma della sua vera ratio nel senso, appunto, delineato dai richiamati principi affermati da questa Corte, di dare rilievo non già al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato (quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato sia possibile edificare" (ult. cit.).

11. Sicchè, deve affermarsi che, a mente della L. n. 350, art. 2, comma 30, le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388, art. 33, comma 3, "…si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione sempre che (a condizione che), come richiede detto comma 3, l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento" (ult. cit.), con condizione legale di natura risolutiva (C. 29612/11).

12. Le isolate decisioni di segno contrario (ord. 1350/10 e sent.

16003/09), invocate dall’Avvocatura dello Stato, non possono essere condivise, perchè sostanzialmente ancorate al mero dato testuale, peraltro neppure significativo, delle norme in esame, "mentre sia la ratio dello stesso art. 33, comma 3, che quella delle successive disposizioni depongono per la irrilevanza di quel dato" (C. 20864/10).

13. Nella fattispecie, la stessa difesa erariale ammette in ricorso, che il terreno in questione, sito in Sondrio, è "…compreso – secondo il PRG – in area ricadente sotto un piano urbanistico e soggetta ad un piano attuativo obbligatorio d’iniziativa privata".

Dunque, la possibilità edificatoria – comunque ricorrente (essendo pacifico l’inserimento del suolo in previsioni urbanistiche di piano) al momento della registrazione dell’atto di trasferimento – deve ritenersi divenuta concreta al momento della definitiva stipula della convenzione.

Per effetto di questa, quindi, deve ritenersi verificato uno dei presupposti richiesti dalla norma per il riconoscimento del beneficio fiscale da essa previsto.

14. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata, perchè fondata su di una corretta esegesi dalla normativa in materia.

15. Al rigetto del ricorso non segue la regolamentazione delle spese, mancando la costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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