Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 11-11-2011, n. 41346

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. V.F., sottoposto alla custodia cautelare in carcere per tre distinte ipotesi di violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, ricorre avverso la ordinanza, reiettiva del suo ricorso in riesame, emessa dal Tribunale di Bologna, in data 9 maggio 2001, in base a due motivi.

2. Con il primo, eccepisce violazione di legge, dato che le intercettazioni in atti non sarebbero utilizzabili, poichè mancano in atti i verbali di inizio e chiusura delle stesse ed i decreti esecutivi del PM. Osserva che il giudice distrettuale non poteva rilevare la mera genericità della eccezione, ritenuta nella sua formulazione ipotetica, e non fornita di prova, ma avrebbe dovuto verificare d’ufficio la osservanza dell’art. 268 c.p.p..

3. Con un secondo motivo deduce la assoluta mancanza, anche grafica, di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura prescelta.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, mentre è da accogliere quello relativo alla misura cautelare.

2. Osserva il Collegio che, come più volte enunciato da questa Corte, la sanzione processuale della inutilizzabilità non può essere estesa a vizi ed inosservanze diverse da quelle espressamente richiamate dall’art. 271 c.p.p., a ciò ostando il principio di tassatività delle nullità od inutilizzabilità; sicchè l’inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta conseguenze in punto di utilizzabilità dei risultati dell’attività captativa legittimamente disposta ed eseguita (cfr. Cass. sent. n. 175 74/2004 – sent. n. 49306/2004).

3. E’ invece fondato il rilievo in tema di scelta della misura cautelare.

4. Il tribunale infatti non ha compiuto alcuna verifica sulla adeguatezza della misura, omettendo del tutto la motivazione sul punto, nonostante che il V. ne avesse fatto oggetto di specifica doglianza.

5. Nè può soddisfare il requisito della valutazione imposto al giudice dall’art. 275 c.p.p. il richiamo, contenuto in un passo della ordinanza, alla non ultroneità della misura, pur essendo il V. sottoposto per altro procedimento ad analoga misura, atteso che, come è evidente, non può farsi ricorso ad alcuna motivazione per relationem, ma devono essere individuati, pur non essendo necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonchè dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive.

6. Il provvedimento impugnato è, pertanto, da annullare sul punto con rinvio al giudice del riesame, che provvederà ad esaminare le esigenze cautelari della misura applicata, nel senso sopra indicato, fermo restando il rigetto nel resto del ricorso.

7. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame sul punto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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