Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7896 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per l’anno 2003 da parte del contribuente, medico, per difetto del presupposto impositivo. La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta insussistenza dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non si muove nel solco dell’orientamento costantemente espresso da questa Corte secondo cui In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. n. 3677 del 2007). La sentenza impugnata, invece, attribuisce rilevanza alla circostanza che l’attività non debba essere etero diretta, ma esclude quella dell’impiego, maggiore o minore, di beni strumentali ed insiste sulla decisività, peraltro non congruamente motivata, dell’assenza di dipendenti o di collaboratori coordinati e continuativi, mentre avrebbe dovuto valutare l’eventuale "occasionalità" o "abitualità" del ricorso al lavoro altrui, la quantità e il valore dei beni strumentali impiegati e l’apporto di capitali nell’esercizio dell’attività, tutte circostanze che il contribuente aveva l’onere di dimostrare. Sicchè deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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