Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 11-11-2011, n. 41320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui il 19.3.2010 la Corte d’appello di L’Aquila confermava la deliberazione del Tribunale di Teramo, di condanna per i delitti di resistenza, lesioni volontarie, danneggiamento e rifiuto di indicazioni sulla personale, solo rideterminando in senso favorevole il trattamento sanzionatorio, ricorre con atto personale V.A.A., con due motivi:

– inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, per non aver egli mai ricevuto il decreto di citazione al giudizio di appello, essendo detenuto dal 2009 per altra causa;

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra le circostanze.

2. il ricorso è inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio e della somma – equa in relazione al caso – di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Il primo motivo è manifestamente infondato: risulta dagli atti che il V., all’atto della scarcerazione in questo procedimento, in esito all’udienza del primo grado, aveva ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 3 – e con le relative avvertenze di rito – "eletto" (rectius "dichiarato") domicilio presso la sua abitazione (pag. 42 fase. Trib.), dove effettivamente è stata eseguita la notificazione del decreto per il giudizio di appello, con l’accesso, il deposito e l’immissione in cassetta, realizzandosi ritualmente tutte le varie fasi fino alla compiuta giacenza.

Nessun atto attesta che nel procedimento fosse, prima di tale notificazione, "entrata" l’informazione della sopravvenuta detenzione di V. per altra causa, tantomeno ad opera dell’interessato, nonostante l’obbligo di comunicazione previsto dal primo comma del medesimo art. 161 c.p.p. da lui assunto.

Nè comunicazione alcuna in proposito risulta eseguita da parte del difensore fiduciario, che pur risulta essere stato ritualmente citato per l’udienza d’appello.

Nè, infine, il ricorso deduce alcunchè sul punto della tempestiva informazione o conoscenza.

Nel ricordato contesto fattuale la notificazione è stata pertanto legittimamente eseguita, mentre il legittimo impedimento costituito dalla detenzione per altra causa, non essendo stato conosciuto d’ufficio o rappresentato dall’imputato o dal suo difensore fiduciario, era e rimane irrilevante (SU, sent. 37483 del 26.9 – 14.11.2006).

Il secondo motivo è inammissibile perchè devolve censure di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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