Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-10-2011) 11-11-2011, n. 41100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 23.11.2010 la Corte d’appello di Caltanissetta integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato P.S. colpevole del reato di cui all’art. 678 c.p., così condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena, sospesa ex art. 163 c.p., di giorni 20 di arresto ed Euro 60 di ammenda.

Risultava pacifico in atti che, a seguito di controllo eseguito il 27.11.2006, nell’armeria del predetto imputato fossero stati rinvenuti Kg. 64,95 di materiale esplodente eccedente il limite consentito dalla relativa licenza. In tal senso non poteva giovare all’imputato -rilevavano entrambi i giudici del merito – la possibilità di effettuare le sostituzioni previste dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3, all. B), perchè tanto non costituiva un diritto soggettivo, ma una possibilità sottoposta alle annotazioni ed alle comunicazioni di legge, soggetta sempre alla discrezionale valutazione della competente Autorità, essendo del tutto pacifico in fatto che il P. tali annotazioni e comunicazioni non avesse nel concreto effettuate. Tali considerazioni impedivano anche – sempre secondo la valutazione dei giudici territoriali- la chiesta derubricazione al reato di cui all’art. 679 c.p..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo : a) la sostituzione di materiale, entro i limiti della licenza, era consentita; b) alla mancata comunicazione non conseguiva sanzione alcuna; c) era mancata, comunque, indagine sull’elemento psicologico; d) in subordine si sarebbe dovuto ritenere la contravvenzione ex art. 678 c.p..

3. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di cui alla seguente motivazione, e cioè nella subordinata relativa alla qualificazione giuridica del fatto.

Va, invero, dapprima ritenuta pacifica la sussistenza del fatto nella sua realtà storica, e cioè la detenzione, in capo al P., del materiale nella quantità e composizione di cui allo addebito (come accertato dalla p.g. in sede di controllo), così come ritenuto dai giudici territoriali e, sotto tale aspetto, non contrastato dall’odierno ricorrente.- In ordine, peraltro, alla corretta qualificazione giuridica del fatto stesso, il ricorso è fondato. Ed invero nella fattispecie concreta così come ricostruita e consegnata dai giudici del merito deve essere ritenuto configurato il reato di cui all’art. 679 c.p. e non quello di cui all’art. 678 c.p.. Va dunque premesso: a) che l’imputato aveva regolare licenza di detenere il materiale di interesse entro i limiti ivi previsti; b) che la sostituzione tra vari tipi di polveri era consentita R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 3, all. B. Ciò posto, occorre peraltro subito disattendere alcune argomentazioni difensive: – nulla rileva l’ambito, più ampio, della successiva licenza prefettizia (n. 14519) ottenuta dal P. il 21.12.2006, appunto perchè posteriore rispetto ai fatti qui in esame (del 27.11.2006); – parimenti nulla rileva l’affermazione che in concreto si sarebbe trattato della detenzione di materiale meno pericoloso rispetto a quello nel complesso consentito, stante la natura formale dell’obbligo in questione; – per lo stesso motivo (e cioè per la diversità dei due obblighi di legge) nulla rileva che il quantitativo accertato in sede di verifica risultasse compatibile con il certificato di prevenzione incendi. Ciò posto, occorre però rilevare come, in adesione alla recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 11464 in data 25.02.2011, Rv. 249608, Spalletta, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente vicenda: quantitativo eccedente, sostituzione entro i limiti), il fatto debba essere ritenuto integrare il reato di cui all’art. 679 c.p., e non quello di cui all’art 678 c.p. – Nel caso di specie ciò che, invero, assume rilevanza – per stare al condiviso dictum dell’anzidetta sentenza di questa Corte (alla cui più ampia motivazione comunque si fa rimando)- è la mancata comunicazione alla competente autorità di P.S. della detenzione di un quantitativo di polveri in eccedenza rispetto a quanto consentito dalla licenza e l’omessa formulazione della richiesta di sostituzione, e cioè – in definitiva- una specifica e più circoscritta condotta di omessa denuncia ( art. 679 c.p.) e non di detenzione senza licenza ( art. 678 c.p.). Respinto quindi ogni altro profilo del ricorso, si impone riqualificazione del fatto nei termini appena argomentati. La diversa e più modesta misura della pena impone rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per la sua concreta determinazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla definizione giuridica del fatto che qualifica come violazione dell’art. 679 c.p. e rinvia per la determinazione della pena ad altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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