Cassazione civile anno 2005 n. 1578

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
La società Hotel A. a.r.l. ha impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Belluno l’avviso d’attribuzione di rendita catastatale relativo all’immobile sito in Cortina d’Ampezzo fgl. 79, mapp. 767/1, cat. D/2, adibito ad albergo, determinata in L. 267.800.00, deducendone anzitutto l’illegittimità, siccome la rendita attribuita non si basava sulla stima diretta, nonchè la nullità per difetto di motivazione, per la mancata indicazione dei criteri di valutazione adottati. In subordine ha chiesto la rideterminazione della rendita in L. 170.000.000, come da perizia all’uopo prodotta.
La Commissione adita, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridimensionato la rendita, riducendola a L. 238.000.000, con sentenza n. 127 del 26.10.2000 che, impugnata dalla società innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, è stata confermata con sentenza n. 99/05/02 del 16.9-21.10.02 con la quale, escluso il difetto di motivazione dell’avviso, si è confermata la congruità della rendita attribuita dai primi giudici, giacchè commisurata alle dimensioni, alle caratteristiche ed al valore di mercato dell’immobile, ed ai servizi resi dall’albergo, il tutto come comprovato documentalmente, in specie dalla perizia prodotta dalla ricorrente, nonchè dal confronto con strutture analoghe.
Contro quest’ultima pronuncia la società anzidetta ha infine proposto il presente ricorso per Cassazione articolato in due motivi.
Il Ministero dell’Economia e della Finanze e per quanto occorra l’Agenzia del Territorio hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione
Denunciando col primo mezzo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la società ricorrente ribadisce il vizio di motivazione dell’atto di classamento impugnato, lamentando che esso contiene mera elencazione di dati, priva di supporto esplicativo ed inidonea a rendere noti gli elementi minimi che consentirebbero adeguata contestazione. In altre parole deduce che, violando il precetto richiamato, l’Amministrazione ha leso il suo diritto di difesa. Richiama a conforto le pronunce di questa Corte nn. 231/94, 9095/93, 4957/93 e 1230/90, alla cui stregua invoca la declaratoria di nullità dell’avviso, rilevando che sussiste il vizio di motivazione dell’avviso, che lo inficia radicalmente, anche quando la motivazione sia solo apparente (Cass. N. 5717/01).
Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.p.r. n. 1142/1949 e dell’art. 34 del d.p.r. n. 917/86, e critica la pronuncia impugnata che ha fatto proprio il metodo adottato dall’amministrazione, illegittimo perchè basato sulla comparazione con valori a metro cubo di immobili aventi caratteristiche similari, anzichè fondato sulla stima diretta, che rappresenta, secondo la disciplina posta dalle norme rubricate, il canone determinativo per gli immobili di categoria D, qual è quello in discussione. L’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’attribuzione della categoria e della classe relativa mediante visita dei luoghi – art. 54 del d.p.r. n. 1142/1949 -. L’esigenza della motivazione si rende perciò più pregante, sicchè in campo censuario occorre aggiungere alla notifica del foglio di partita una copia della stima. Rinvia a sostegno alla pronuncia di questa Corte n. 5717/2000 citata, che ribadisce l’esigenza della motivazione dell’atto attributivo della rendita, proprio in considerazione del criterio normativo applicabile, che postula la stima diretta degli immobili.
I resistenti replicano alla censura rilevando l’inammissibilità del ricorso, siccome non coglie la ratio deciderteli dell’impugnata decisione, che ha respinto il gravame della società in considerazione del fatto che la pronuncia appellata ha fatto proprio, ritenendolo congruo, il valore proposto dalla stessa contribuente.
Prima ancora di esaminare le critiche sopra riferite alla pronuncia impugnata, occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso siccome i resistenti, nei cui confronti il ricorso è stato notificato in data 3.1.202, hanno provveduto alla sua notifica solo in data 17.2.04, dunque tardivamente, oltre la scadenza del termine posto dall’art. 370 c.p.c..
Delle difese in esso spiegate non può pertanto tenersi alcuna considerazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La Commissione regionale, ribadita l’assenza del vizio di motivazione dell’avviso impugnato dal momento che in esso risultano esplicati sia il criterio adottato che gli elementi posti a base della determinazione della rendita, ha quindi condiviso nel merito siffatta attribuzione, effettuata dai primi giudici sulla base del valore a posto letto con saggio di fruttuosità del 2%, siccome l’ha ritenuta giustificata, anzitutto, dalle caratteristiche dell’immobile, illustrate nella perizia depositata dalla stessa società, e dal suo valore di mercato, sia perchè essa è risultata conforme a quella di strutture analoghe, prese in considerazione a fini comparativi.
Questa decisione non viola, dunque, il principio enunciato nei precedenti di legittimità richiamati dalla ricorrente, ma ne fa corretto governo dal momento che ribadisce l’esigenza di trasparenza del provvedimento di classamento, che ritiene però nel merito rispettata in concreto, avendo accertato in fatto che detto atto contiene indicazione del criterio adottato e degli elementi presi a parametro per la stima. Con giudizio insindacabile nel merito, la Commissione ha quindi ritenuto in buona sostanza i dati illustrati nell’atto del tutto sufficienti, sicchè, non essendo l’atto impugnato apodittico, l’esigenza della sussistenza del requisito motivazionale risulta soddisfatto.
In ordine al secondo mezzo, occorre rilevare anzitutto che la censura muove dalla critica in fatto della valutazione operata dalle Commissioni di merito, che in questa sede non è ammissibile, nè peraltro coglie la ratto decidendi della pronuncia criticata. I giudici dei due gradi hanno infatti effettuato la stima dell’immobile sulla base delle sue caratteristiche, emerse in specie dalla perizia prodotta in atti dall’opponente medesima, rispettando il criterio normativo posto per gli immobili di categoria D, che postula appunto la stima diretta.
Il riferimento alle strutture analoghe, in questa chiave, ha solo valore rafforzativo ed integrativo del metodo legale utilizzato, essendo stato chiaramente enunciato al solo fine di dimostrare l’adeguatezza della rendita attribuita sulla base della stima.
Occorre, infine, chiarire che a mente dell’art. 11 del d.l. 14.3.88 n. 70 convertito in legge 13.5.88 n. 154, al fine di procedere al classamento delle unità urbane non è necessario sopralluogo, posto che esso può essere effettuato "salvo successive verifiche con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche".
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, data la sopra rilevata inammissibilità del controricorso.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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