Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7894 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2003 da parte del contribuente, perito assicurativo, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, il fatto che la sentenza impugnata si sia limitata a confermare nel merito la decisione di prime cure senza motivare in ordine al quantum debeatur che pur era stato eccepito dall’amministrazione e visto che lo stesso contribuente aveva corretto l’importo che riteneva dovuto rispetto alla richiesta formulata con il ricorso originario. La censura è fondata. Il ricorso con la necessaria autosufficienza fa emergere che argomento di discussione nella controversia non era solo la soggezione all’imposta dell’attività svolta dal contribuente (questione sulla quale si è ormai formato il giudicato), ma anche l’entità del rimborso che sarebbe spettato al contribuente medesimo:

e su questo punto manca nella sentenza impugnata una qualsiasi indicazione.

Sicchè il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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