Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7893 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2005 da parte del contribuente, dottore commercialista, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo dovuto il rimborso solo per gli anni dal 2003 al 2005 (essendo i precedenti anni "coperti" dal condono). La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione censura, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, l’omessa pronuncia sull’eccepita decadenza dell’istanza di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38. La censura non è fondata. Si legge nella sentenza impugnata alla pagine 2, ultime tre righe, che "in apertura dell’udienza il rappresentante dell’Ufficio dichiara di ritirare l’eccezione di improponibilità dell’istanza di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38". Sul punto non è articolata nel ricorso alcuna censura.

Con il secondo motivo, l’amministrazione censura, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, la mancata applicazione nella fattispecie della regola che attribuisce al contribuente l’onere della prova in ordine alle condizioni che giustificano l’esclusione dall’imposta.

Il motivo non è fondato. Il giudice del merito ha analizzato le dichiarazioni prodotte dal contribuente ricavandone l’assenza di spese per lavoro dipendente e per compensi corrisposti a terzi, nonchè la rilevanza dell’inserimento del contribuente in una struttura organizzata riferita ad altrui responsabilità (uno studio associato che gli ha corrisposto il 75% del compensi), accertando in fatto l’assenza dell’autonoma organizzazione, con congrua motivazione, in quanto l’esame delle voci rilevanti è stato dettagliato specificamente e al quadro emergente nulla aggiungono i rilievi elencati nel terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la sentenza impugnata per vizio di motivazione (la censura, tuttavia, si risolve nella inammissibile richiesta di una revisione del merito funzionale a far prevalere le valutazione dell’amministrazione su quelle del giudicante).

Sicchè il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *