Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7892 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2002 al 2005 da parte della contribuente, architetto, per difetto del presupposto impositivo. La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ritenuta inesistenza dell’autonoma organizzazione. La censura è fondata. La sentenza risolve la propria motivazione nell’apodittica affermazione che "la contribuente svolge la libera attività professionale di architetto senza l’autonoma organizzazione di capitali e lavoro altrui", senza specificare da quali elementi probatori abbia tratto tale convincimento. Il giudice di merito avrebbe, invece, dovuto dar conto del "percorso" dell’accertamento compiuto, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (ex multis, Cass. n. 21122 del 2010).

Sicchè deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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