Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 11-11-2011, n. 41102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 10.12.2009 il Giudice di Pace di Ancona assolveva la peruviana M.M.D.D. dal reato a lei ascritto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, rilevando come non ci fosse prova che la stessa, controllata in un appartamento del capoluogo marchigiano il 10.08.2009, stesse varcando in ingresso il confine nazionale, nè che vi fosse entrata da tempo superiore a quello consentito per la richiesta di regolarizzazione.- 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava il gravame deducendo:

l’imputata aveva esibito ai verbalizzanti un passaporto senza visto di ingresso e non aveva provato di essere entrata in Italia in modo legale, anzi era risultato che la stessa era collaboratrice domestica fin dal 30.06.2009. 3. Il ricorso dell’Accusa, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.- L’impugnata sentenza risulta invero affetta da violazione di legge e vizio di motivazione.- In fatto è pacifico che l’imputata sia stata colta in territorio italiano e non abbia provato di esservi entrata in modo regolare, avendo esibito passaporto privo di visto, nè potendo quindi dimostrare di avere fatto ortodosso e controllato ingresso in un varco di frontiera.- Risulta pacifica in atti, quindi, la materialità del reato nella sua prima forma, quella dell’ingresso clandestino, in violazione dunque delle norme di legge. Ciò comporta anche l’erroneità dell’affermazione del giudice di Pace secondo cui non sarebbe stata provata dall’accusa una permanenza della straniera stessa superiore agli otto giorni ( D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 2), atteso il disposto dell’art. 5, comma 1, e art. 4 citato D.Lgs. (il soggiorno è autorizzarle solo in favore di chi abbia fatto ingresso regolare, salvo sanatorie qui non rilevanti). La tesi sostenuta dalla sentenza, peraltro, non è stata riferita in fatto dall’imputata (rimasta contumace al processo) e risulta, per verità, fornita comunque di un davvero impalpabile tasso di plausibilità, oltre ad essere smentita dall’informativa di p.g. (la M. era collaboratrice domestica in Ancona dal 29.6.2009) immotivatamente disattesa dal giudice.- Del resto, va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, spetta allo straniero dare prova dell’eventuale regolarità della sua posizione in Italia (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 57 in data 01.12.2010, Rv. 249472, P.G. in proc. Benjannet).- Si impone, pertanto, annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio degli atti al Giudice di Pace di Ancona per nuovo giudizio. In sede di rinvio si dovranno tenere presenti i principi di diritto qui enunciati, in forza dell’art. 627 c.p.p., comma 3.

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 04.10.2011, così provvede: annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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