Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 6639 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, società C. S. srl, per l’annullamento dei provvedimenti adottati dalla Azienda ULSS n. 5 "Vicentino Ovest" – Arzignano, concernenti l’aggiudicazione, all’esito di procedura negoziata centralizzata, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da I. srl (mandataria) e S. srl (mandante) del servizio di trascrizione della refertazione degli esami clinici, per un periodo si anni sei, eventualmente rinnovabile per ulteriori due.

2. L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre l’amministrazione e la controinteressata resistono al gravame.

3. Si può prescindere da un approfondito esame delle eccezioni di inammissibilità dell’appello, per asserita inesistenza o nullità della notifica (effettuata direttamente a mezzo fax, senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, presso i domiciliatari dei difensori), considerando l’infondatezza, nel merito, delle censure proposte.

4. Con il primo motivo, l’appellante sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per avere falsamente dichiarato l’inesistenza di amministratori cessati dalla carica nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, in violazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis di gara. In tal modo, la concorrente avrebbe omesso di segnalare la circostanza che, in data 28 gennaio 2008, il Sig. Ferruccio Cervato era cessato dalle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di componente dello stesso consiglio.

5. La censura è priva di pregio.

In punto di fatto, è opportuno evidenziare che la dichiarazione resa dall’impresa aggiudicataria ha il seguente contenuto: "non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara".

L’articolo 2, punto 3, lettera c) del disciplinare di gara prevede che i concorrenti debbano indicare: "l’elenco (indicandone luogo e data di nascita) dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. B) e C) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero dichiarazione che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo".

In questo modo, il disciplinare di gara considera espressamente, in modo alternativo, i soli casi in cui nella struttura imprenditoriale dell’impresa concorrente:

a) vi siano amministratori cessati nel triennio, che si trovano in una delle condizioni soggettive di cui all’articolo 38;

b) non vi siano affatto amministratori cessati nel triennio precedente l’indizione della gara.

6. La lex specialis di gara non compie alcun puntuale riferimento, invece, alla diversa situazione in cui si colloca, in concreto, l’impresa aggiudicataria, odierna appellante: nel corso del triennio precedente l’indizione della procedura selettiva è cessato dalla carica un amministratore della società, il quale, tuttavia, non si trova in una delle condizioni soggettive descritte dall’articolo 38.

7. A fronte di tale lacuna del disciplinare di gara, sono possibili, astrattamente, due opposte soluzioni interpretative, entrambe ragionevoli e non incompatibili con la formulazione letterale del disciplinare di gara:

– la concorrente deve comunque indicare il nominativo dell’amministratore cessato, ancorché questi non si trovi affatto in una delle situazioni indicate dall’articolo 38;

– la concorrente deve dichiarare, anche in questo caso, che "non vi sono amministratori cessati" nel triennio, poiché tale affermazione indica, nella sostanza, che non vi sono amministratori cessati nel triennio, nelle condizioni soggettive elencate dall’articolo 38.

8. L’impresa aggiudicataria ha preferito la seconda opzione interpretativa, la quale del resto, risulta in sintonia con i più recenti orientamenti di questo Consiglio, in materia di "falso innocuo", ampiamente citati nella pronuncia impugnata.

In forza di tale indirizzo ermeneutico, le eventuali inesattezze delle dichiarazioni rese dai concorrenti nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un contratto pubblico rilevano solo se idonee, effettivamente, ad incidere sullo svolgimento della gara.

In concreto, l’impresa aggiudicataria non ha celato l’esistenza di possibili cause ostative all’affidamento dell’appalto, poiché il soggetto cessato non si trova in una delle condizioni indicate dall’articolo 38 del codice dei contratti pubblici. L’indicata omissione del nominativo dell’amministratore cessato è del tutto ininfluente ai fini della valutazione dei requisiti soggettivi della impresa concorrente e si innesta in una vicenda caratterizzata anche dalla oggettiva ambiguità del disciplinare di gara.

Pertanto, l’asserita inesattezza della dichiarazione resa dall’impresa non può, in alcun modo, determinare l’esclusione dell’interessata dalla procedura di gara.

9. Con un secondo mezzo, l’appellante sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per anomalia dell’offerta.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente svolge un’ampia e complessa analisi dell’offerta economica presentata dall’interessata, sostenendo che emergerebbero costi del personale tali da determinare una perdita ulteriore di 654.000,00 euro, rispetto a quanto indicato dalla concorrente.

10. La tesi dell’appellante non è condivisibile, per le stesse ragioni espresse dalla sentenza impugnata.

Anzitutto, nel caso di specie, la stazione appaltante non era tenuta all’espletamento della procedura di verifica dell’anomalia delle offerte, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del codice dei contratti pubblici:

"2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara."

Nella gara in contestazione, quindi, il punteggio massimo previsto per l’offerta economica era pari a 40 punti e l’offerta dell’aggiudicataria ha conseguito il punteggio di 30,93 punti, inferiore alla soglia di 32 punti (4/5 di 40).

Né emergono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 86, comma 3, in forza del quale "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa."

11. Anche prescindendo da questi profili di inammissibilità della censura, peraltro, occorre considerare che l’aggiudicataria ha puntualmente chiarito tutte le componenti della propria offerta economica, evidenziando il ruolo dei soci allo svolgimento dell’attività lavorativa necessaria per l’espletamento del servizio.

Tale circostanza è sufficiente per dimostrare l’inesattezza dell’assunto della parte appellante, la quale sostiene l’inidoneità dell’apporto dei soci.

Al riguardo, infatti, va considerata la struttura familiare delle imprese facenti parte dell’ATI aggiudicataria del servizio e l’adeguatezza delle precisazioni fornite alla stazione appaltante, in relazione al preciso calcolo dei costi per il personale.

12. In definitiva, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza – non essendovi ragione per disporre diversamente, visto che tutte le censure avevano già ricevuto adeguata risposta in primo grado – e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, lo rigetta.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle due controparti costituite, liquidandole in euro 4.000 per ciascuna, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *