Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 11-11-2011, n. 41136

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 24.08.2010 il Gip del Tribunale per i Minorenni di Bolzano, richiesto dal P.M. di dichiarare l’irrilevanza del fatto ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, dichiarava ex art. 129 c.p.p. non doversi procedere nei confronti di N. I., di nazionalità (OMISSIS), in ordine ai reati a lui ascritti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 e art. 10 bis, con la formula "i fatti non costituiscono reato".- 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo l’errata applicazione dell’art. 129 c.p., in mancanza di prove evidenti di innocenza, e censurando la motivazione basata su considerazioni metagiuridiche, quali i costi del processo per lo Stato e la sostanziale inefficacia di un’eventuale condanna.- 3. Il ricorso dell’Accusa impone risposta articolata.- Va rilevata anzitutto l’evidente atipicità di una motivazione basata più su (opinabili) considerazioni personali anzichè sulla dovuta interpretazione ed applicazione della normativa. Si impone pertanto annullamento dell’impugnato provvedimento per vizio di motivazione.- Ciò posto, occorre però distinguere tra il fatto ascritto al capo A della rubrica ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3) e quello di cui al capo B (art. 10 bis, stesso D.Lgs.).- 3.1 Quanto al fatto ascritto al capo A, invero, deve rilevare questa Corte come sia intervenuta recente decisione di questa sede di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Pen. Sez. Unite, n. 16453 in data 24.02.2011, Rv. 249546, P.M. in proc. Alacev) che ha statuito che la sopravvenuta L. n. 94 del 2009 ha effettivamente comportato l’abolitio criminis del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, nei confronti degli immigrati in posizione irregolare. Tale essendo, pacificamente, lo status del N. I., come risultante in atti, e dovendosi qui condividere l’anzidetto dictum di questa Corte regolatrice, è di evidente conseguenza che si imponga l’assoluzione dell’imputato con motivazione corrispondente a quella adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte e quindi con la formula"il fatto non è previsto dalla legge come reato", prevalente, per la sua maggiore ampiezza, su quella adottata dal giudice a quo.- 3.2 Quanto invece all’addebito di cui al capo B della rubrica ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis), ribadita la totale insufficienza motivazionale che sostiene l’adottata assoluzione (depurata delle considerazioni metagiuridiche), va rilevato quindi come il Gip del Tribunale minorile abbia del tutto disatteso la procedura di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, comma 2, (che imponeva, previa l’istruttoria ivi prevista, o la decisione richiesta o la restituzione degli atti al P.M.).- Limitatamente dunque al reato di cui al capo B della rubrica, si impone annullamento con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Trento, Sezione per i minorenni.-

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 03.10.2011, così provvede: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di cui al capo A) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato; annulla altresì la sentenza impugnata in relazione all’imputazione di cui al capo B) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello, Sezione per i minorenni, di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *