Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 11-11-2011, n. 41101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 13.11.2009 il Giudice di Pace di Pavia dichiarava C.C.F.E. colpevole de reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, così condannandolo la pena di Euro 5.000 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo: a) mancata dichiarazione di contumacia e mancata spedizione dell’estratto contumaciale della sentenza; b) errato rigetto della questione di incostituzionalità della norma in questione, ex artt. 3, 25 e 27 Cost.; c) mancata considerazione che egli è padre di due bambini per la cui tutela, bene superiore, doveva rimenare in Italia.

3. Il ricorso, fondato nella sua prima deduzione, merita accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione.

Ed invero risulta del tutto chiaramente in atti che l’imputato, non presente al giudizio senza che abbia addotto alcun legittimo impedimento, era sostanzialmente contumace, ancorchè sia stato dichiarato, in modo non corretto, "libero assente". Tale irregolarità, peraltro, non ha comportato alcuna nullità per il giudizio, peraltro non risultando neppure dedotta dalla difesa nel grado. Lo stesso, comunque, si è svolto senza che la mancata dichiarazione di contumacia, anzichè di assenza, influisse in alcun modo sul dibattimento e sulla decisione.

Così però non può dirsi per l’estratto contumaciale cui l’imputato sostanzialmente contumace, anche se irritualmente dichiarato assente, aveva comunque diritto. Nè la proposizione del ricorso da parte del difensore può avere effetto sanante, sia perchè il difensore ha qui dedotto la mancata spedizione di tale estratto, sia perchè l’impugnazione proposta dal difensore non consuma l’autonomo diritto di impugnazione dell’imputato. Si impone pertanto la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Pavia perchè proceda all’incombente omesso. Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 03.10.2011, così provvede: dispone la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Pavia per la notifica dell’estratto contumaciale all’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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