Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-12-2011, n. 1026 Servizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’anno 2004, all’esito di una trattativa privata, il comune di Palagonia ha affidato in concessione alla Ditta Fo. il servizio di illuminazione votiva nel locale cimitero.

L’aggiudicazione è stata impugnata con ricorso avanti al T.A.R. Catania dalla Ditta CO.MA.IM, la quale, nella qualità di precedente gestore, ha sostenuto di aver titolo alla prelazione e in ogni caso ad essere invitata alla procedura negoziata.

L’istanza cautelare presentata dalla ricorrente è stata respinta dal Tribunale con ordinanza che questo Consiglio, adito dalla soccombente, ha però riformato in appello.

A seguito di tale pronuncia cautelare il comune con delibera di Giunta n. 252 del 2005 ha disposto la proroga dell’affidamento alla Ditta Fo. del servizio in questione, alle condizioni originariamente pattuite, fino all’esito del giudizio di merito.

Tale giudizio si è concluso con la sentenza di questo Consiglio n. 1179 del 2007, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del mancato invito della CO.MA.IM. alla trattativa.

Per conseguenza il comune con nota dirigenziale del 29 ottobre 2008 ha diffidato la Ditta al rilascio del servizio.

Tale nota e la pregressa delibera giuntale sono state impugnate avanti al T.A.R. Catania dal signor Fo. il quale ne ha chiesto l’annullamento con risarcimento dei danni ingiustamente patiti per l’effetto del comportamento tenuto dall’Amministrazione.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, ritenuta la giurisdizione, ha però respinto il gravame condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello ora all’esame dal soccombente il quale ne domanda l’integrale riforma, deducendo a tal fine quattro motivi di impugnazione.

Si è costituito in resistenza il comune di Palagonia.

Le parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

Alla pubblica udienza del 29 giugno l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto sostanziale della presente controversia è il provvedimento dirigenziale col quale il comune di Palagonia, in esecuzione di una presupposta delibera di Giunta, ha diffidato la Ditta Fo. al rilascio del servizio di illuminazione votiva cimiteriale in precedenza ad essa affidato.

Al riguardo il giudice di primo grado ha statuito che tale controversia – siccome originata dalla contestazione di atti amministrativi autoritativi – è devoluta alla giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi.

Tale conclusione – la quale del resto trova puntuale aggancio nella giurisprudenza della Corte regolatrice: cfr. SS.UU. n. 2273 del 2008 – non può qui essere messa in discussione ai sensi dell’art. 9 comma 1 del codice del processo amministrativo, non essendo stato il relativo capo di sentenza investito da specifico motivo di impugnazione.

Con il primo e centrale motivo l’appellante deduce che ha errato il Tribunale nel ritenere che la delibera di Giunta n. 252/2005 avesse un contenuto immediatamente lesivo, con conseguente onere di impugnazione nei termini di decadenza da parte del destinatario.

Sostiene in particolare l’appellante che tale delibera non ha arrecato all’attuale gestore del servizio alcun pregiudizio e che in ogni caso l’effetto lesivo dalla stessa promanante era condizionato all’esito del giudizio amministrativo promosso dal precedente gestore: di conseguenza la delibera è stata correttamente impugnata contestualmente all’ordine di rilascio impartito dall’Amministrazione.

Il mezzo non è fondato.

Come riferito nelle premesse, nell’anno 2004 all’esito di una trattativa privata il comune di Palagonia ha affidato in concessione alla odierna appellante il servizio di illuminazione votiva nel locale cimitero.

Questo affidamento è stato contestato con ricorso avanti al T.A.R. Catania dalla Ditta CO.MA.IM., precedente affidataria, la quale ha sostenuto in via principale di aver diritto alla prelazione e in via gradata di aver titolo ad essere doverosamente invitata alla procedura negoziata.

A seguito di pronunce cautelari intervenute in quel giudizio il comune con delibera di Giunta n. 252 del 2005 ha disposto la proroga dell’affidamento alla ditta Fo. del servizio in questione, alle condizioni originariamente pattuite, fino all’esito del giudizio di merito.

Come rilevato dal T.A.R., con il provvedimento in questione il comune ha autoritativamente ritenuto di procedere alla concessione del servizio in favore della ditta Fo. a nuovo e temporaneo titolo, sottoponendo altresì tale innovato affidamento ad una condizione risolutiva.

Il provvedimento ha dunque inciso sul rapporto concessorio già intercorrente tra il comune e la ditta, la quale aveva perciò l’onere di impugnarlo tempestivamente nel termine di decadenza.

Non essendo ciò avvenuto ed avendo il gestore fatto acquiescenza a tale atto d’imperio col quale il comune ha in sostanza vanificato il precedente assetto degli interessi reciproci, l’appellante non può ora tardivamente contestare la legittimità della delibera stessa allegando il carattere vincolante dell’originaria concessione.

Il mezzo in rassegna va dunque disatteso, con conseguente impossibilità di verificare in questa sede se il comune concedente abbia fatto corretto uso dei suoi poteri discrezionali.

Con il secondo motivo l’appellante deduce che l’amministrazione comunale non poteva disporre il rilascio del servizio senza comparare i motivi di pubblico interesse perseguiti mediante tale ordine con la contrapposta esigenza di tutelare l’affidamento ingenerato nel gestore.

Anche questo mezzo è infondato.

Come si è visto sopra, infatti, il rapporto concessorio intercorrente tra il comune e la ditta risultava ab initio risolutivamente condizionato all’esito del giudizio amministrativo intentato dalla CO.MA.IM., precedente gestore del servizio di illuminazione votiva.

Allorché, con la sentenza di questo Consiglio n. 1179 del 2007, è stato accolto il ricorso proposto dalla CO.MA.IM. avverso le delibere con le quali il comune aveva affidato il servizio in questione alla ditta Fo., tale clausola risolutiva si è avverata.

Il provvedimento col quale il comune ha intimato all’appellante il rilascio del servizio si configura quindi quale atto assolutamente vincolato, avendo l’amministrazione già in precedenza consumato – mediante l’apposizione della clausola – il suo spazio di valutazione discrezionale: ed è noto che gli atti vincolati non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

Con il terzo motivo, che riproduce la seconda censura di cui al ricorso introduttivo, l’appellante deduce in primo luogo l’incompetenza (relativa) del funzionario comunale che ha adottato la diffida impugnata nonché la violazione, da parte dell’Amministrazione comunale, delle garanzie partecipative procedimentali presidiate dalla legge n. 241 del 1990.

Tali doglianze risultano infondate, in quanto, come si è detto, l’atto impugnato ha natura meramente esecutiva di precedente delibera giuntale: trattasi quindi di atto gestionale (come tale devoluto alla competenza dirigenziale) e assolutamente vincolato (con conseguente irrilevanza di ogni apporto partecipativo dell’interessato).

Sempre con il terzo motivo l’appellante lamenta la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, delle ingenti spese per ristrutturazione dell’impianto compiute dal gestore a seguito dell’affidamento.

Al riguardo l’Amministrazione nega in fatto che la ditta Fo. abbia mai realizzato alcun intervento di effettiva ristrutturazione dell’impianto di illuminazione votiva.

Tale punto controverso non merita però di essere approfondito mediante istruttoria: si è visto infatti che le pretese del concessionario ad espletare il servizio per tutto l’arco di tempo originariamente stabilito sono state lese non già dalla diffida al rilascio ma dalla revoca della precedente aggiudicazione disposta per effetto della delibera di G.M. n. 252 del 2005.

Risultando tale delibera inoppugnata, il mezzo in rassegna va quindi disatteso.

Infondato è infine – attesa la legittimità dell’atto impugnato – il quarto motivo mediante il quale l’appellante torna a riproporre la domanda risarcitoria già disattesa dal T.A.R.

In conclusione l’appello va quindi respinto, restando confermata la sentenza impugnata.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento in favore del comune di Palagonia di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge per spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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