Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7880 Riscossione delle imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.N. – socio della Gaetano 2G s.n.c. – propose ricorso avverso avviso di iscrizione di ipoteca emesso da Equitalia Nomos s.p.a. nell’anno 2008, su immobile di sua proprietà, in relazione a debito tributario della società.

A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva che la propria quota del bene ipotecato era stata conferita in un fondo patrimoniale ex artt. 167 e segg. c.c. e che, quindi, non era assoggettabile ad esecuzione, ai sensi dell’art. 170 c.c., non essendo il debito in questione inerente ai bisogni della famiglia.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente dalla commissione regionale.

I giudici del gravame rilevarono, in particolare, che l’art. 170 c.c. "non prevede il divieto di iscrivere ipoteca, adempimento prodromico alla fase esecutiva, ma che non appartiene ad essa. L’ipoteca è infatti istituto che ha finalità conservativa e priva di effetto spoliativo. Nulla osta pertanto a che il bene facente parte del fondo patrimoniale sia sottoposto ad ipoteca, fermo restando che nella permanenza del fondo patrimoniale non sono possibili il pignoramento o altre azioni esecutive pregiudizievoli. Nè rileva la circostanza che l’iscrizione di ipoteca potrebbe comportare una diminuzione del valore del bene in quanto lo scopo del fondo patrimoniale è quello di non distrarre il bene dalla sua destinazione e non anche tutelare l’integrità del suo valore. Deve da ultimo essere rigettata in quanto infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 110 c.c. rilevato che rientra tra le insindacabili scelte attinenti alla discrezionalità del legislatore quella di limitare la tutela dei beni del fondo patrimoniale alla sola fase esecutiva e non anche a quella precedente…".

Avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

Equitalia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente -deducendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e comunque falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e dell’art. 110 c.c. – censura la decisione impugnata per non aver considerato che, per la stretta correlazione funzionale esistente tra ipoteca ed esecuzione (essendo la prima preordinata alla seconda), non può procedersi alla prima quando è preclusa la seconda.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura la decisione impugnata, "per motivazione illogica e contraddittoria della sentenza su un punto fondamentale della controversia", nella parte in cui esclude che l’ipoteca legale in esame, pur riducendo il valore degli immobili oggetto del fondo patrimoniale, non violi il divieto di cui all’art. 170 c.c..

Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, deduce omessa pronuncia e difetto di motivazione su punti fondamentali della controversia e precisamente:

a) la dedotta estraneità del credito cautelato ai bisogni della famiglia; b) la dedotta violazione del benficium escussionis sancito dall’art. 2268 c.c.; c) la dedotta violazione dell’art. 169 c.c. in merito all’esigenza della volontà di entrambi i coniugi a costituire ipoteca sul fondo patrimoniale.

Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce "insufficiente ed inconferente motivazione della sentenza", sul punto fondamentale della controversia costituito dalla questione di illegittimità costituzionale dell’art. 170 c.c. in relazione all’art. 3 Cost..

I primo motivo ed il terzo motivo di ricorso, quest’ultimo con riguardo alla denunciata omessa pronuncia, sono fondati.

Invero, in merito al primo motivo, il collegio ritiene che, in contrasto con quanto assunto dai giudici di appello, deve esser dato seguito a quanto già affermato da Cass. 13622/10; decisione che evocando il tradizionale criterio secondo cui nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo (cfr. Cass. 10945/91, 5007/97, 10234/03, 6935/04) – ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia.

In merito al terzo motivo, deve, invece, rilevarsi che – ancorchè dalla stessa narrativa in fatto della decisione impugnata emerga che tra i motivi di appello fossero state effettivamente introdotte la questione dell’estraneità del credito cautelato ai bisogni della famiglia, quella della violazione del benficium escussionis sancito dall’art. 2268 c.c. e quella della dedotta violazione dell’art. 169 c.c., in merito all’esigenza della volontà di entrambi i coniugi a costituire ipoteca sul fondo patrimoniale – dette questioni non risultano minimamente vagliate dai giudici del gravame.

Consistendo nella prospettazione di vizi di motivazione su questione giuridica, il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

Il vizio di motivazione in diritto non può, infatti, assumere, di per sè, ruolo di idoneo motivo di ricorso per cassazione, poichè, se il giudice del merito decide correttamente una questione di diritto sottoposta al suo esame e, tuttavia, non sostiene la determinazione con alcuna argomentazione ovvero la supporta con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, ha luogo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la correzione della motivazione della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, s’impone l’accoglimento del primo e del terzo (nei termini sopra precisati), con assorbimento del quarto.

La decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione alle doglianze accolte, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Il giudice del rinvio procederà, in particolare, all’accertamento (elettivamente rimesso al giudice del merito: cfr. Cass. 15862/09, 12730/07, 11683/01) relativo alla riconducibilità del debito oggetto dell’iscrizione ipotecaria dedotta in controversia alle esigenze della famiglia, tenendo conto della relazione esistente tra gli scopi per cui il debito è stato, in concreto, contratto ed i bisogni della famiglia (v. Cass. 12998/06) e considerando che nel novero di tali bisogni vanno ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, al potenziamento della sua capacità lavorativa nonchè a scongiurare pregiudizi a danno del nucleo familiare (cfr. Cass. 15862/09, 5684/06).

Il giudice del rinvio provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso ed accoglie il primo ed il terzo (per il profilo precisato), con assorbimento del quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012

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