T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 1065

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3717 del 23 luglio 1998 di presa d’atto della riformulazione della graduatoria per l’accesso alla II qualifica dirigenziale, di cui al concorso bandito con L.R. 6/85, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 70,50, collocandolo al 134^ posto e nella parte in cui fa proprio il parere del C.d.S. n. 3593/1995, relativamente al trattamento economico; la graduatoria riformulata dal Commissario ad acta nominato dal TAR LAZIO e depositata con nota n. 9190 del 15 luglio 1998; la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 5604 del 27 ottobre 1998. Con sentenza R.S. 908/2002 questo Tribunale respingeva il ricorso ritenendolo infondato nel merito. La sentenza, impugnata in secondo grado, è stata annullata con rinvio ai fini dell’integrazione del contraddittorio, con sentenza del Consiglio di Stato R.D. 5203/2010. Il ricorso è stato quindi riassunto con atto depositato in data 13 ottobre 2010. Con ordinanza collegiale R.O. 298/2011 è stata ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che si trovano tra il 120^ e il 134^ posto in graduatoria con assegnazione di giorni 45 decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, per l’integrazione del contraddittorio e giorni 7 dall’ultima delle notificazioni per il relativo deposito, il tutto, a pena dell’improcedibilità della proposta domanda di annullamento.

Eccepiscono i signori C.F. e M.C., controinteressati, che l’atto non è stato notificato a tutti i controinteressati indicati nell’ordinanza R.O. 298/2011, ad alcuni dei quali la notifica non è pervenuta.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso che il collegio ritiene di dover accogliere in quanto, in disparte la circostanza dell’irreperibilità di alcuni controinteressati nei confronti dei quali era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, risulta che la notifica che doveva essere effettuata nei confronti del signor Iori Renato, collocato al 125^ posto della graduatoria di accesso alla seconda qualifica dirigenziale come depositata agli atti di causa dalla regione Lazio, sia stata in realtà effettuata nei confronti di Dori Renato, risultato ovviamente sconosciuto. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per omessa corretta esecuzione dell’ordinanza collegiale R.O. 298/2011 di integrazione del contraddittorio nei termini perentori in essa indicati. Il ricorso sarebbe stato comunque infondato posto che risulta agli atti di causa ("Sistematizzazione del contenzioso con riferimento la scheda valutativa") che il ricorrente non avrebbe comunque avuto diritto al riconoscimento di ulteriore punteggio per il conseguimento a merito distinto della qualifica di ispettore superiore e per il corso di perfezionamento di tecnica antinfortunistica, trattandosi di titoli esclusi da quelli valutabili. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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