T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 1064

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorso deve essere interpretato come ricorso avverso il silenzio serbato dal comune, nel presupposto che la determina n. 127/10 del responsabile del settore edilizia privata e tutela ambientale del comune di S. Felice Circeo non costituisca un atto di diniego né un atto di tipo soprassessorio implicante una formale sospensione del procedimento ma una semplice nota di tipo informativo che non manifesta alcuna volontà in ordine al rilascio o meno del titolo edilizio richiesto;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto il rilascio del permesso di costruire costituisce atto vincolato al riscontro della conformità o meno del progetto alla normativa urbanisticoedilizia, cosicché, ove tale riscontro sia positivo, esso va rilasciato, mentre, in caso contrario, va negato (salva la modifica e/o la ripresentazione del progetto, in modo da renderlo conforme alle norme la non corrispondenza alle quali abbia determinato in "prima battuta" il diniego); con la conseguenza che l’esistenza delle indagini penali menzionate dalla nota del 16 novembre e dell’invito a non rilasciare autorizzazioni fino alla loro conclusione non può paralizzare l’esercizio dei poteri comunali;

Ritenuto per quanto precede che il comune di S. Felice Circeo non possa sottrarsi al suo obbligo di definire con un provvedimento espresso il procedimento relativo alla istanza del ricorrente rilasciando il titolo o negandolo secondo l’esito della verifica di conformità dello stesso alle norme edilizie e che, tenuto conto che su tale progetto risulta già acquisita l’autorizzazione paesaggistica e espressa, da parte del Consiglio comunale, la valutazione in ordine al grado di urbanizzazione dell’area interessata, il termine per provvedere può essere fissato in tempi rapidi in modo da garantire il soddisfacimento degli interessi del ricorrente che attende la conclusione del procedimento da anni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al comune di provvedere sulla istanza di permesso di costruire del ricorrente nel termine di giorni venti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Dispone che, in caso di ulteriore inerzia, sulla istanza provveda, in qualità di commissario ad actus, il Direttore del dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio (o un suo delegato) a richiesta del ricorrente.

Condanna il comune di S. Felice Circeo al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1500,00.

Condanna il comune di S. Felice Circeo al pagamento del compenso spettante al commissario ad actus che liquida in euro mille, salvo conguaglio; la liquidazione dell’eventuale conguaglio avverrà a richiesta del commissario che documenterà l’attività svolta e gli oneri sostenuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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