Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 11-11-2011, n. 41125

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata ex art. 670 cod. proc. pen., volta a far dichiarare non esecutiva della sentenza emessa nei suoi confronti al n. 12256/09 r.g. sent. dal medesimo Tribunale.

L’istanza muoveva dall’assunto che le notificazioni per il giudizio e la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza, avvenuta per compiuta giacenza, erano viziate, avendo l’ufficiale giudiziario attestato l’immissione di avviso nella cassetta postale dello stabile, mentre lo stabile non era munito di cassetta postale.

2. Ricorre il P. a mezzo del difensore, avvocato Alessandro Cassiani, chiedendo l’annullamento del provvedimento.

Denunzia mancanza o illogicità della motivazione, osservando che la documentazione allegata all’istanza dimostrava la mancanza della cassetta postale e che, nel dubbio sulla veridicità di tale allegazione, spettava al Tribunale disporre accertamenti al fine di verificare la situazione dei luoghi e, con essa, la regolarità sostanziale oltre che formale della notificazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare infondato.

2. Correttamente, il Tribunale ha osservato che la ritualità delle notificazioni afferenti la vocatio in iudicium non poteva essere oggetto di incidente d’esecuzione, dovendosene semmai fare oggetto di motivi d’impugnazione. Aggiungeva, per altro, che le pagine 16 e 18 del fascicolo del dibattimento, riferite alla notificazione del decreto di citazione a giudizio risultavano sottratte dal fascicolo e la loro ricostruzione era stata possibile grazie alle copie esibite dal Pubblico ministero. Quanto alla ritualità della notificazione dell’estratto contumaciale, altrettanto correttamente ha rilevato che la documentazione fotografica prodotta dal ricorrente a sostegno dell’assunto secondo cui lo stabile era privo della cassetta delle lettere in cui, stando alla relata era stato immesso l’avviso, era priva di data certa. Sicchè, a fronte della relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario, facente fede fino a querela di falso, le fotografie prodotte non erano inidonee a dimostrare la non veridicità di quanto attestato (e cioè che all’epoca dell’accesso non vi fosse cassetta delle lettere o altro equipollente sistema di raccolta della posta).

3. A fronte, in relazione al rilievo, decisivo, del valore fidefacente della relazione di notifica, quanto ad attività direttamente compiute ed a realtà direttamente constatate dall’Ufficiale giudiziario, il ricorso non sviluppa alcun argomento, nè dice mai apertamente che di quanto documentato doveva ritenersi, formalmente o sostanzialmente, denunziata la falsità.

La richiesta di accertamenti, o meglio, la doglianza relativa agli accertamenti che, si sostiene, potevano e dovevano essere disposti anche d’ufficio dal Tribunale, è per altro anche generica. Il Tribunale ha difatti già osservato che nulla escludeva che lo stato dei luoghi avesse subito modifiche, significativamente segnalando altresì l’avvenuta manipolazione del fascicolo dibattimentale. In tale situazione sarebbe dunque spettato alla parte quantomeno allegare specificamente quali prove potevano essere ricercate, tanto certe da vincere l’attestazione fidefacente (e mai autonomamente denunziata come integrante falso in atto pubblico) del Pubblico ufficiale.

3. Va ad ogni buon conto aggiunto che l’istanza e il ricorso, pur parlando di nullità assoluta, neppure allegano che il ricorrente non aveva avuto alcuna effettiva conoscenza dell’atto (o del processo), mentre l’istanza, in base ai dati in essa riportati, sarebbe stata da considerare comunque tardiva rispetto ai termini fissati dall’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis.

4. Il ricorso non può dunque che essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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