T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 19-12-2011, n. 9870

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la determinazione dirigenziale in epigrafe, notificata il 1" aprile 2005, è stata disposta, nei confronti della ricorrente, la immediata sospensione dei lavori consistenti nella ristrutturazione edilizia a seguito dell’accorpamento di due locali, già destinati a soffitta e ripostiglio, al fine di ricavarne una unità abitativa composta da una stanza ed un bagno con accesso indipendente dal terrazzo condominiale e collegata mediante scala a chiocciola interna con l’appartamento sottostante; lavori effettuati sul terrazzo di copertura di uno stabile sito in Roma, Via Civinini n.2.

La ricorrente ha impugnato la predetta determinazione deducendone la illegittimità per pendenza di domande di condono; ha impugnato inoltre, unitamente agli atti connessi, la nota in epigrafe indicata nella parte in cui il Comune, sollecitato sul punto dalla ricorrente, pur precisando di avere sospeso il procedimento repressivo in attesa dell’esito delle predette istanze di condono, non ha tuttavia revocato in via di autotutela l’ordine di sospensione dei lavori.

La ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

Si è costituito il Comune di Roma, ora Roma Capitale, che con memoria depositata il 19 ottobre 2011 ha contrastato il ricorso deducendone la infondatezza e concludendo per il rigetto; con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 14 novembre 2011 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contrastando anche una possibile tesi sul difetto di interesse per sopraggiunta (all’emanazione) inefficacia del provvedimento di sospensione impugnato.

Indi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011, nel corso della quale si è dato avviso, ai sensi dell’art.73, terzo comma, c.p.a., della possibile rilevanza di una questione di ammissibilità, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La determinazione in discussione, adottata ai sensi dell’art.27 del DPR 6 giugno 2001 n.380, ha efficacia temporanea limitata a giorni quarantacinque, come emerge dallo stesso art.27, laddove è previsto che l’ordinanza di sospensione dei lavori ""ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi"" da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dalla medesima ordinanza.

Orbene, essendo stata la determinazione notificata il 1" aprile 2005 (giorno di deposito della stessa nella casa comunale per essere risultata la ricorrente assente presso il domicilio), la determinazione in argomento ha perso efficacia a partire dal 17 maggio 2005, prima cioè della notificazione del ricorso, avvenuta il 20 maggio 2005.

Va pertanto rilevata la originaria carenza di una condizione del ricorso, e cioè, nella specie, dell’interesse a ricorrere, questo consistente, per quanto occorre, nel vantaggio potenziale che potrebbe conseguire il ricorrente in caso di esito favorevole del gravame; vantaggio da ritenere, nella fattispecie, non conseguibile come esito del giudizio, tenuto conto della perdita di efficacia evidenziata.

Non condivisibile si rivela la tesi, dedotta dalla ricorrente nella memoria depositata il 14 novembre 2011, secondo la quale sussisterebbe comunque l’interesse alla decisione del ricorso nel merito, pur essendo il provvedimento di sospensione impugnato divenuto inefficace dopo la sua emanazione per inutile decorso del sopra indicato termine di giorni 45.

E’ invero in proposito da osservare che – pur essendo plausibile la tesi secondo la quale la inefficacia di un provvedimento, sopraggiunta dopo la emanazione dello stesso, non rende senz’altro e comunque l’impugnativa inammissibile (se l’inefficacia è sopraggiunta prima della proposizione del ricorso) o improcedibile (se l’inefficacia è sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso) per difetto di interesse (originario nel primo caso; sopravvenuto nel secondo caso) – tuttavia, ai fini del riconoscimento dell’interesse al ricorso, occorrono elementi dimostrativi di esso; occorre cioè che il ricorrente, dall’annullamento del provvedimento impugnato, possa ricevere un qualche effettivo giovamento; ma una dimostrazione del genere, nel caso, è mancata; né un possibile giovamento emerge senz’altro.

Della impugnativa del provvedimento di sospensione, come anticipato, va pertanto predicata la inammissibilità.

Come conseguenza, a declaratoria di inammissibilità si giunge anche con riferimento alla impugnazione, in parte qua, della nota del 19/26 aprile 2005. Invero, essendo divenuta inefficace la ordinanza di sospensione dei lavori, non rileva che il Comune non la abbia ritirata in via di autotutela, come invece chiesto dalla ricorrente; comunque quest’ultima, da una pronuncia giudiziaria sulla legittimità della predetta nota in parte qua, non trarrebbe vantaggio, come non trarrebbe vantaggio, ut supra, da una pronuncia sulla legittimità dell’ordinanza di sospensione.

La originaria carenza di una condizione del ricorso determina, conclusivamente, la inammissibilità di quest’ultimo, in quanto la suddetta condizione deve sussistere fin dal momento della proposizione dello stesso ricorso.

Va quindi dato atto di tale inammissibilità.

Quanto alle spese, la mancanza di un compiuto esame delle censure del ricorso suggerisce di disporne fra le parti la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima quater, definitivamente pronunciando:

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;

compensa fra le parti le spese del giudizio;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *