T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 19-12-2011, n. 9869

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata disposta, nei confronti della ricorrente, la immediata sospensione dei lavori delle opere abusive indicate nella comunicazione, riportata sul retro della stessa determinazione, relativa alla constatazione, ad opera della Polizia Municipale di Roma, di violazione urbanisticoedilizia, questa consistente nella realizzazione, a servizio di una abitazione, di una struttura in legno (dimensioni: metri 7,80 x 3,50 x 3,00 di altezza circa), nella chiusura con vetrate di due balconi così trasformati in spazi abitabili, nella apposizione di una tettoia (dimensioni: metri 3,30 x 3,30 x 3,00 di altezza circa); in Roma,Via Montemignaio n.20.

La ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi, la predetta determinazione, deducendone la illegittimità per pendenza di domande di condono e per insussistenza dell’obbligo di munirsi di permesso di costruire con riferimento alle strutture in questione.

L’intimato Comune di Roma si è costituito, ha depositato documentazione e, con memoria depositata il 28 ottobre 2011, ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, essendo l’efficacia del provvedimento impugnato cessata da tempo.

La ricorrente, con memoria depositata il 4 novembre 2011, ha insistito per l’accoglimento del ricorso a cagione della pendenza, al momento della emanazione del provvedimento in discussione, di domande di condono, di cui aveva fornito documentazione con deposito effettuato il 26 ottobre 2011.

Indi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

La determinazione in discussione, adottata ai sensi dell’art.27 del DPR 6 giugno 2001 n.380, ha efficacia temporanea limitata a giorni quarantacinque, come emerge dallo stesso art.27, laddove è previsto che l’ordinanza di sospensione dei lavori ""ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi"" da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dalla medesima ordinanza.

Orbene, essendo stata consegnata il 25 maggio 2004, la determinazione in argomento ha perso efficacia a partire dal 10 luglio 2004, dopo cioè la notificazione del ricorso, avvenuta il 6/7 luglio 2004.

Va pertanto rilevata la sopravvenuta carenza di una condizione del ricorso, e cioè, nella specie, dell’interesse a ricorrere, questo consistente, per quanto occorre, nel vantaggio potenziale che potrebbe conseguire il ricorrente in caso di esito favorevole del gravame; vantaggio da ritenere, nella fattispecie, non più conseguibile come esito del giudizio, tenuto conto della perdita di efficacia evidenziata e in assenza di una possibile dimostrazione, da parte della ricorrente, della persistenza dell’interesse, comunque, nel caso concreto.

Ciò determina la improcedibilità del ricorso, in quanto la suddetta condizione deve sussistere fino al momento della decisione.

Va quindi dato atto, come anticipato, di tale improcedibilità.

Quanto alle spese, la mancanza di un compiuto esame delle censure del ricorso suggerisce di disporne fra le parti la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima quater,definitivamente pronunciando:

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe;

compensa fra le parti le spese del giudizio;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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