Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 11-11-2011, n. 41090

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento del ricorso proposto da M. C., N.F., N.G., C.R., D. D.P., V.B., C.L., D.C. R. e L.A., ha annullato il decreto di sequestro preventivo di immobili emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 14.12.2010 nell’ambito delle indagini relative al reato di lottizzazione abusiva. Si rileva in punto di fiuto nell’ordinanza che nel dicembre 1995 il proprietario della particella 32 di circa 7.000 mq la aveva divisa in due particelle, rispettivamente di 2.000 e 5.000 mq..

La prima di tali particelle veniva venduta nel gennaio 1996 ai fratelli N., il quali avrebbero provveduto negli anni successivi a costruire la maggior parto delle opere abusive e, cioè, due appartamenti ed un capannone con accessori per attività artigianale.

Sempre nel gennaio 1996 l’altra particella di 5.000 mq veniva venduta a L., M., R., D.C. e V., i quali, pur mantenendo la proprietà indivisa, la frazionavano in sei particelle.

Circa dieci anni dopo, nel luglio 2005, i proprietari di tali particelle procedevano alla divisione, nonchè alla vendita di alcune di esse, per cui ognuna delle sei particelle risultava appartenere ad un diverso proprietario. Su uno solo dei lotti venivano, poi, realizzati due manufatti adibiti ad abitazione, uno di 80 e l’altro di 40 mq..

In base alle descritte risultanze fattuali, l’ordinanza, dopo aver ricordato alcuni principi di diritto in materia di lottizzazione materiale e negoziale, ha affermato che non si rileva alcun elemento che faccia pensare ad un progetto originario di lottizzazione che coinvolga sia il lotto di 2.000 mq. Che gli altri lotti prodotti dal frazionamento della particella di 5.000 mq..

In sintesi, si è ritenuto che le alienazioni ed i frazionamenti intervenuti a distanza di tempo e la successiva attività edificatoria, che ha interessato solo alcuni lotti, non costituiscono elementi tali da far ritenere sussistente un progetto lottizzazione.

Sul punto è stato anche rilevato che le cosiddette opere di urbanizzazione realizzate hanno scarsa consistenza e si è osservato, conclusivamente, che quanto già edificato non integra alcuna seria consistenza tale da incidere sull’assetto urbanistico del territorio e che nulla fa ritenere l’esistenza di un progetto di costruzione sulle altre particelle, nè, comunque, l’esistenza di un progetto unitario.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica che la denuncia per violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44, nonchè contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

La pubblica accusa ha richiamato i principi di diritto affermati da questa Corte in materia di lottizzazione, materiale, negoziale o mista, in ordine all’elemento psicologico del reato, che può avere anche natura colposa, ed al carattere progressivo della sua commissione per concludere che le valutazioni esposte nel provvedimento impugnato in ordine alla fattispecie concreta in esame contrastano con i citati principi di diritto e appaiono contraddittorie rispetto alle stesse affermazioni della giurisprudenza citata nell’ordinanza.

Si deduce, poi, che i fatti accertati integrano l’ipotesi della lottizzazione mista, sussistendo elementi, non soltanto indiziali, che manifestano un inequivoco scopo edificatorio, quali il numero rilevante dei lotti, la loro ridotta dimensione, le attività lavorative svolte dagli acquirenti, che non sono coltivatori diretti, la effettiva realizzazione di diverse costruzioni su alcuni terreni con finalità non solo abitative ma anche artigianale o industriale.

Si osserva inoltre che l’area oggetto degli interventi, oltre ad avere destinazione agricola e essere carente di opere di urbanizzazione, risulta sottoposta a vincolo paesaggistico e di interesse archeologico.

I sopraluoghi eseguiti dalla polizia giudiziaria, infine, hanno sempre accertato la prosecuzione delle opere abusive, nonostante il vincolo del sequestro, dimostrando la attualità e concretezza del pericolo di ulteriore trasformazione delle aree.

Il ricorso è fondato.

E’ noto, e peraltro assolutamente incontroverso, che il reato di lottizzazione abusiva, configurato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1, già L. n. 47 del 1985, art. 18, può assumere le forme della lottizzazione materiale, costituita dalla abusiva trasformazione urbanistica del territorio; della lottizzazione negoziate, allorchè detta trasformazione si predisponga attraverso il frazionamento di terreni aventi destinazione diversa da quella urbanistica; della lottizzazione mista, quando l’assetto del territorio venga modificato tramite il concorso di atti di frazionamento ed attività di edificazione.

Costituisce altresì principio di diritto assolutamente consolidato che la lottizzazione abusiva ha natura di reato permanente e progressivo nell’evento e la permanenza si protrae finchè non cessi l’attività di frazionamento del terreno o quella edificatoria, (sez. 3, 15.10.1997 n. 11436, Sapuppo e altri, RV 209396; (sez. 3, 23.11.1999 n. 3703, P.M: in proc. Scala R e altro, RV 215056; sez. 3, 26.4.2007 n. 19732, Monacelli, RV 236750).

Ovviamente l’attività di frazionamento negoziale o di fatto dei terreni può sia precedere quella edificatoria, come accade abitualmente, che far seguito ad essa, come nell’ipotesi di frazionamento di un complesso immobiliare unitario, del quale venga modificata la destinazione d’uso (cfr. sez. 3, 3.4.2007 n. 13687, Signori, RV 236340 ed altre).

E’ stato, perciò, affermato da questa Corte che "il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento." (sez. 3, 14.7.2010 n. 35968, P.M. in proc. Risani e altri, RV 248483).

A nulla rileva inoltre il fatto che non tutti i lotti derivati dal frazionamento di una superficie più ampia abbiano formato oggetto di attività edificatoria (sez 3, 8.2.1994 n. 4954; sez. 3, 20.11.1998 n. 216 del 1999).

Va ancora precisato che il reato di lottizzazione abusiva, in quanto fattispecie contravvenzionale, può essere commesso sia a titolo di dolo che di colpa, sicchè ne risponde a titolo di concorso chiunque fornisca un contributo causale alla commissione del reato anche a titolo di colpa e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo, (sez. 3, 17.3.2009 n. 17865, P.M. in proc. Quarta e altri, RV 243750; conf. sez. 3, n. 17866 del 2009).

Orbene, l’affermazione dell’ordinanza secondo la quale deve essere esclusa l’esistenza di una lottizzazione abusiva in relazione alla situazione fattuale che ha formato oggetto di accertamento contrasta con i citati principi di diritto, considerato che l’originaria suddivisione del terreno in due lotti, che non appariva certamente finalizzata all’uso agricolo del suolo, stante l’attività edificatoria subito iniziata sul lotto di minori dimensioni, seguita dal minuto frazionamento di quello di estensione maggiore, corrisponde puntualmente alla fattispecie della lottizzazione negoziale. Tale suddivisione del terreno ha, poi, assunto il carattere della lottizzazione mista a seguito dell’inizio dell’attività edificatoria sul maggiore dei lotti per la realizzazione di manufatti che nulla hanno a che vedere con la destinazione agricola del territorio. Reato la cui consumazione si è protratta con la successiva progressione nell’attività edificatoria che ha interessato gli altri lotti. Peraltro, la stessa ordinanza ha rilevato l’esistenza di un elemento indiziario univoco del fine lottizzatorio costituito dal fatto che gli acquirenti dei singoli lotti non svolgono attività agricola, benchè tale sia la destinazione della zona in cui sono ubicati gli immobili.

L’ordinanza impugnata, pertanto, non ha applicato correttamente i citati principi di diritto, sicchè la stessa deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame, che ne tenga adeguatamente conto.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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