Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7869 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 2 del 12-1-2007, depositata in data 31-1-2007, che, confermando la sentenza di primo grado della CTP di Genova, aveva accolto il ricorso del comune di Lavagna avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione al rimborso parziale dell’IRAP versato per l’anno 2001, per la somma corrispondente all’IRAP calcolata con il metodo retribuivo sugli imponibili dei dipendenti dei servizi commerciali, che ad avviso del Comune erano stati compresi nell’imponibile per un errore materiale, laddove secondo la tesi dell’Ufficio il Comune, effettuando versamenti mensili dell’IRAP comprensivi delle somme di cui sopra, aveva manifestato con comportamento concludente la opzione di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10 bis, comma 2, valida per un triennio ai sensi del D.P.R. n. 442 del 1997, art. 3.

Il Comune non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10 bis, comma 2, nella formulazione valida "ratione temporis" con riferimento al D.P.R. n. 442 del 1997, artt. 1 e 3.

Assume che la tesi della CTR, la quale aveva escluso che la condotta del Comune tramite il pagamento degli acconti mensili IRAP con metodo retributivo comprensivo degli imponibili dei dipendenti dei servizi commerciali potesse essere ritenuto comportamento concludente in quanto tali atti, definiti dall’ente territoriale frutto di errore materiale erano stati posti in essere da dipendenti del Comune in un ambito interno ed inidoneo a manifestare all’esterno la volontà dell’ente, riservata agli organi del Comune in sede di dichiarazione annuale, era errata. Sostiene infatti che ai sensi del D.P.R. n. 442 del 1997, l’opzione corrisponde alla scelta operata dal soggetto all’inizio del periodo d imposta, e quindi in sede di primo acconto mensile.

Avendo quindi il Comune operato in tali termini, tale comportamento era da considerarsi concludente con validità triennale della opzione così manifestata ai sensi del citato D.P.R. n. 442 del 2007, artt. 1 e 3.

Conclude con un quesito di diritto che nelle parti essenziali recita "Dica la Corte se il Comune di Lavagna abbia manifestato la opzione di cui all’art. 10 bis… per il metodo retributivo, adottando con comportamento concludente all’inizio del primo periodo di imposta, e quindi in sede di primo acconto mensile, versando l’IRAP per l’anno 2001 a mezzo di versamenti mensili a partire dal mese di gennaio 2001".

Con il secondo motivo deduce violazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, in quanto tale disposto di legge, all’ultimo capoverso, in caso di opzione o revoca di regimi di determinazione della imposta, fa divieto espresso di restituzione delle imposte già spontaneamente pagate.

Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis, applicabile "ratione temporis" in quanto il quesito, anzichè proporre una "regula iuris" ritenuta esatta, in luogo di quella, assunta come errata, nella sentenza impugnata, delega alla Corte di accertare se il comportamento del Comune sia da intendersi come concludente o meno, demandando in tal modo alla Corte una inammissibile indagine di fatto.

Peraltro, il motivo, per la stessa ragione, sarebbe in parte infondato ed in parte inammissibile.

Infondato sotto il profilo della violazione di legge, in quanto il D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, parla di "comportamenti concludenti" senza definirli, e solo limitatamente alla fase applicativa richiede che il comportamento sia attuato "sin dall’inizio dell’anno e della attività" condizione aggiuntiva, e non sostitutiva della caratteristica della concludenza, che deve essere preventivamente valutata nei suoi requisiti intrinseci, ovvero caratterizzanti la idoneità dell’atto a giustificare nei terzi il convincimento in buona fede che da tale condotta si desuma univocamente la volontà dell’agente di optare per un determinato trattamento fiscale.

E’ quindi evidente che la tesi dell’Ufficio secondo cui è sufficiente il pagamento della prima rata dell’IRAP annuale per ritenere effettuata la opzione e vincolare il contribuente per un triennio a perseverare in detta condotta è errata in quanto estranea alla disposizione citata, evocando un automatismo del tutto estraneo al concetto di concludenza.

Vero è che la sussistenza della concludenza di una condotta del contribuente è questione di fatto riservata al giudice del merito, incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivata.

Ne consegue che sotto questo profilo il motivo limitato alla violazione di legge è inammissibile involgendo questioni di fatto che del caso dovevano essere censurate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove, nel caso di specie, detta censura è stata del tutto omessa.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto il quesito richiede alla Corte di valutare "se l’accoglimento della istanza di rimborso formulata dal Comune di Lavagna, costituisca violazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 4…" demandando così l’accertamento alla Corte di un fatto, in luogo della enunciazione di un principio di diritto, che si ritiene corretto, da applicarsi in luogo di quello applicata dalla CTR, ritenuto errato.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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