Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-05-2012, n. 7868

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che nell’anno 2000, C.R. ha presentato al Comune di Foggia due istanze di autorizzazione alla realizzazione di un complesso turistico nell’ambito delle previsioni contenute nella L.R. n. 24 del 1994, L.R. n. 34 del 1994 e L.R. n. 8 del 1998;

che con Delib. 8 maggio 2003, n. 139, il Comune di Foggia ha ritenuto l’opera meritevole di attuazione, approvando di conseguenza la proposta di accordo di programma formulata dal C.;

che malgrado ciò, il Comune ha successivamente omesso di dare corso ai necessari adempimenti, costringendo il C. a diffidarlo con nota del 23/7/2004;

che anche quest’ultima è tuttavia rimasta senza esito;

che N.G., succeduto nel frattempo al C. (deceduto nel (OMISSIS)), ha notificato allora un nuovo atto d’intimazione con nota del 18/4/2007; che il Comune non l’ha riscontrata ed il N. si è rivolto al TAR della Puglia, chiedendogli di voler ordinare alla controparte l’adozione delle dovute delibere nonchè il risarcimento dell’intero danno cagionato;

che con sentenza n. 2243/2008, il giudice adito ha respinto il ricorso, pur riconoscendo la legittimazione attiva del N.;

che costui ha interposto appello al Consiglio di Stato, che l’ha però rigettato in quanto t’interessato non aveva dimostrato di avere provato o comunicato all’Amministrazione di essere subentrato al C., creando in tal modo "quel rapporto che, non essendo ancora definito, avrebbe potuto beneficiare della normativa transitoria" della L.R. n. 3 del 2004, che nell’abrogare le precedenti disposizioni ne aveva confermato l’applicabilità ai rapporti sorti durante la loro vigenza;

che risultando a suo giudizio il frutto di un palese travisamento consistito nell’aver attribuito anche la nota del 2007 al C., il N. ha domandato la revocazione della predetta decisione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4;

che con decisione n. 4328 del 2010, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, essendo "del tutto evidente che la nota dei 18/4/2007 su cui si fonda(va) l’impugnazione e(ra) stata, sia pure implicitamente, valutata… e considerata ininfluente in ordine alla documentazione comprovante in subentro del N., quale erede del C., nella posizione procedimentale rivestita da quest’ultimo nei confronti del Comune di Foggia. Ed invero, se l’antecedente nota del 23 luglio 2004 e(ra) stata riconosciuta ai fini in discorso inefficace, tanto più (doveva) considerarsi tale la nota del 18 aprile 2007, ancorchè inviata dal N. e non dal C., posto che sotto tale data e(ra) del tutto irrilevante, alla luce delle leggi regionali citate, che un rapporto (fosse) sorto tra il primo e il Comune di Foggia";

che il N. ha proposto ricorso per cassazione per "violazione del contraddittorio quale caratteristica essenziale della nozione costituzionale di giurisdizione", in quanto argomentando come sopra, il giudice a quo si era posto "di ufficio una questione rimasta del tutto estranea al dibattito processuale", senza sollecitare su di essa nessuna preventiva discussione che, ove richiesta, avrebbe chiaramente dimostrato l’erroneità delle conclusioni cui era poi pervenuto il Consiglio di Stato;

che le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva;

che anche dopo la modifica dell’art. 111 Cost., queste Sezioni Unite hanno dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi contro decisioni della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato che prospettando violazione dei principi costituzionali dei giusto processo – quali quelli sui contraddittorio fra le parti o sulla loro parità davanti al giudice o sull’esercizio del diritto di difesa – si risolvono nella denuncia di concreti vizi di violazione di norme processuali (C. cass. nn. 3688 del 2009, 12539 del 2011 e 16165 del 2011);

che tanto premesso, rimane unicamente da aggiungere che anche il ricorso del N. si basa unicamente, come si è visto, sulla violazione del principio del contraddittorio derivata dall’esame di ufficio di una questione su cui le parti non avevano avuto modo d’interloquire;

che ne va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità sulla scorta del predetto principio, che recentissimamente ribadito anche da C. Cass. n. 5756 del 2012, il Collegio ritiene di condividere e ribadire;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara il ricorso inammissibile.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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