Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41086

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

U.S. e T.A. propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Oristano rigettava la richiesta di annullamento del sequestro preventivo dei fucili e del relativo munizionamento sequestrati dalla guardia forestale per l’esercizio di attività venatoria in area vietata per l’ipotesi contravvenzionale della L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. d).

Deducono in questa sede i ricorrenti l’erronea applicazione dell’art. 240 c.p. ed il vizio di motivazione assumendo che la confisca non può che essere effetto penale dell’affermazione di responsabilità;

che non vi è alcuna previsione specifica in ordine alla fattispecie in questione e che in nessun caso per l’attività di caccia possono essere nemmeno richiamate le disposizioni sulla confisca delle armi.

Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno ulteriormente dedotto il profilo della violazione dell’art. 240 c.p. citando una decisione di questa sezione, la n. 527 dell’11 gennaio 2011 con la quale si è affermato che la confisca non si estende alle violazioni riguardanti l’esercizio della caccia perchè l’estensione analogica della confisca è vietata. Si ribadisce inoltre l’apparenza della motivazione in fatto e in diritto.

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissbili.

Va anzitutto premesso che in questa sede è deducibile ai sensi dell’art. 325 c.p.p. unicamente il vizio di violazione di legge.

Così circoscritto l’ambito della decisione occorre rilevare che il giudice, a mente dell’art. 321 c.p.p., comma 2 può senz’altro disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca e non vi è dubbio che tale ipotesi ricorra nel caso di specie.

Ciò alla luce del combinato della L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. d) – ipotizzato – e dell’art. 28, comma 2 secondo cui "2. nei casi previsti dall’art. 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati, in caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati".

Ed anche la sentenza n. 527 del 2011 di questa sezione citata dai ricorrenti nei motivi aggiunti, non fa altro che ribadire che la confisca è possibile solo nelle ipotesi indicate dall’art. 28, l’ipotesi tra le quali, si ribadisce, rientra quella dell’art. 30, lett. d) applicata nella specie.

Da qui la manifesta infondatezza del petitum con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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