Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41085

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3 dicembre 2010 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli rigettava la richiesta del pubblico ministero di applicare la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di B.A. ritenendo che non sussistessero le esigenze cautelari.

La misura era stata richiesta in relazione al reato di cui all’art. 609 bis c.p., comma 1 e art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3 del in danno di P.G.e del minore E.S. per episodi avvenuti presso l’ospedale di (OMISSIS) in cui l’indagato lavorava come medico.

Avverso tale decisione il pubblico ministero proponeva appello davanti al tribunale di Napoli, sezione del riesame che, con ordinanza del 12 aprile 2011 applicava nei confronti del B. la misura cautelare degli arresti domiciliari.

A fondamento della propria decisione il tribunale escludeva la rilevanza del lasso temporale trascorso dai fatti, riteneva tra l’altro ininfluente la sindrome ansiosa depressiva dell’indagato ed evidenziava che il B. aveva nel frattempo ripreso servizio come insegnante di sostegno presso l’istituto (OMISSIS), dopo avere inizialmente lasciato sia l’attività presso l’ospedale sia quella presso altra scuola.

Quest’ultima circostanza era in particolare ritenuta indicativa del pericolo di reiterazione del reato in considerazione della dimostrata propensione dell’indagato ad abusi sessuali verso soggetti minorati;

situazione quest’ultima che, secondo il tribunale, si sarebbe certamente riproposta nell’espletamento della funzione di insegnante di soggetti diversamente abili e necessitanti di sostegno.

Precisava inoltre il giudice di merito che il requisito della concretezza richiamato dall’art. 274 c.p.p., comma 2, lett. c) non si identifica necessariamente con quello dell’attualità della reiterazione della condotta criminosa.

Avverso tale decisione proporre ricorso per cassazione il B. deducendo la violazione dell’art. 274 c.p.p. ed il vizio di motivazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Nei motivi di ricorso il B. sottolinea l’illogicità dell’affermazione secondo cui vi sarebbe una piena sovrapponibilità della posizione dominante del medico a quella dell’insegnante;

afferma che il decorso del tempo assume – contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale – rilevanza assoluta in quanto dimostrativa dell’insussistenza di ragioni cautelari e che, infine, l’esistenza di pulsioni erotiche irrefrenabili, trova puntuale smentita nell’assenza di episodi abusivi dopo quelli contestati, risalenti al (OMISSIS).

Ora va anzitutto premesso che, come già affermato in ripetute occasioni dalla Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l’attualità e la concretezza delle condizioni di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) (ex plurimis Sez 4, sentenza n. 6717 del 26/06/2007 RV 239019).

Ciò posto, nessuna censura appare prospettabile sul piano logico alla decisione del tribunale che indica quale ulteriore elemento di sicura valenza sintomatica in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, la condizione di insegnante di nuovo rivestita dal ricorrente ed in precedenza abbandonata proprio a seguito dei fatti per cui è causa.

Al riguardo, infatti, appare corretta la motivazione che ritiene di sottolineare come in tal modo debbano intendersi riprodotte le condizioni che hanno indotto il B. ad agire avendo lo stesso dimostrato la tendenza ad abusare delle condizioni di inferiorità psicologica delle vittime per perpetrare reati contestati.

Infine correttamente, sempre sotto il profilo logico, viene attribuita valenza anche alla reiterazione dei fatti nel tempo.

Nè in questa sede è peraltro consentito l’ingresso a valutazioni sul merito della motivazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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