Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con istanza indirizzata alla corte d’appello, al gip presso il tribunale ed a questa Corte, ciascuno per i profili di competenza, premesso che nella sentenza emanata dal GUP presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 6 maggio 2009, nella successiva sentenza emanata dalla corte di appello di Napoli in data 11 ottobre 1010 e nell’ordinanza di questa Corte, sezione settima, con la quale all’udienza del 26 novembre 2010 è stato dichiarato inammissibile il ricorso è stato indicato quale anno di nascita di O.O. il (OMISSIS); rilevato che da accertamenti effettuati dal competente gabinetto interregionale di polizia scientifica della polizia di Stato di Napoli, anche mediante l’estrazione dei precedenti dattiloscopici, è emerso che il nominato in oggetto risulta invece nato in (OMISSIS) e non nell’anno (OMISSIS), ha chiesto agli organi giudicanti in indirizzo di disporre, ciascuno per i profili di competenza, la correzione dell’errore materiale segnalato riportando nei dispositivi di sentenza alla esatta data di nascita del predetto nominativo che deve intendersi il (OMISSIS) e non il (OMISSIS).

Tenuto conto di quanto sopra occorre, procedere, pertanto, alla correzione dell’errore materiale delle generalità di O. O. sull’intestazione dell’ordinanza 421/2011 in data 26.11.2010, indicando quale data di nascita di quest’ultimo quella del (OMISSIS) in luogo di quella del (OMISSIS).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dispone correggersi l’intestazione della ordinanza n. 923/11 emessa dalla Settima sezione penale della Corte di cassazione in data 26.11.2010 indicando quale data di nascita O.O. il (OMISSIS) in luogo di quella del (OMISSIS).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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