Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2012, n. 7859

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma G.G. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), degli importi di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonchè della retribuzione del periodo feriale, con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

La Corte d’appello di Roma emetteva due sentenze non definitive e una sentenza definitiva pubblicata il 30 luglio 2010.

L’IPZS ricorre per cassazione. L’intimato si difende con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè l’impugnazione con le modalità previste dall’art. 129 disp. att. c.p.c., richiamato dall’art. 133 disp. att. c.p.c. e art. 361 c.p.c. è stata formulata a termine scaduto.

Infatti, la riserva d’impugnazione nei confronti della prima sentenza non definitiva emessa all’udienza del 4 maggio 2006 è stata formulata solo all’udienza del 10 luglio 2008, a termine per l’impugnazione scaduto e il riferimento codicistico alla prima udienza successiva, invocato dall’IPZS, vale solo nel caso in cui il termine per impugnare non sia già scaduto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, liquidandole in Euro 30,00, nonchè Euro 2.000,00, per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione all’avv. Filippo Aiello, dichiaratosi anticipatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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