Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41083

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.A. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Ancona rigettava richiesta di riesame della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal tribunale di Macerata in data 17 febbraio 2011 per i reati di cui agli art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, n.o 4 per violenza sessuale in danno di minore degli anni (OMISSIS) avvenuta dall’ (OMISSIS) e per il reato di sfruttamento della prostituzione dei minori di anni 16 anch’esso avvenuto dall'(OMISSIS).

Fa rilevare in questa sede il ricorrente la violazione dell’art. 274 c.p.p. asserendo non sussistere il pericolo di fuga.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Occorre premettere per una corretta valutazione dei termini della questione che il G. era stato condannato in primo grado in data 9.6.2000 dal tribunale di Macerata; che l’ordine di esecuzione della pena, benchè emesso nel 2001 è stato eseguito solo in data 18.11.2010 essendo stato il ricorrente arrestato alla frontiera in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata il 20.5.2009; che la corte di appello aveva rimesso in termini ricorrente per la impugnazione della sentenza di primo grado in data 15.2.2011 con conseguente rimessione in libertà e che due giorni dopo, vale a dire il 17.2.2011 la Procura della Repubblica aveva emesso nuova ordinanza di custodia cautelare poi confermata dal giudice del riesame.

Tanto premesso la doglianza del ricorrente si fonda sul rilievo che il tribunale non avrebbe considerato una serie di elementi che escludevano qualsiasi prognosi di fuga. Fa notare al riguardo il difensore come il mandato di arresto europeo era stato chiesto dalla procura di Macerata solo in data 20 maggio 2009 e cioè a nove anni dopo la sentenza di condanna e che il ricorrente, scarcerato il 16 febbraio, si era presentato spontaneamente alla questura il giorno 17 febbraio dove era stato tratto in arresto e che inoltre non era vero che l’imputato non avesse fissa dimora avendo eletto domicilio con il consenso del titolare dell’alloggio in (OMISSIS) ed, infine, che la stessa dichiarazione di appello era indice della volontà di presenziare alle udienze. In realtà il tribunale ha considerato sia la situazione logistica in Italia del ricorrente motivatamente e logicamente ritenendo che l’eventuale fruibilità del domicilio presso un parente non valesse in assoluto ad escludere il pericolo di fuga, sia la prospettiva di una conferma della pena (elevata) inflitta in primo grado, sia della possibilità del ricorrente di fruire di situazioni logistiche all’estero, supportata peraltro sul piano logico dallo stato di irreperibilità del ricorrente protrattosi per anni. In questo contesto non si vede quale rilevanza possa avere il dato relativo alla data di emissione del mandato di arresto europeo posto che l’ordine di esecuzione pena era comunque vigente già dal 2001 e che verosimilmente l’ulteriore iniziativa fa seguito unicamente all’individuazione del luogo di permanenza del ricorrente; nè può contestarsi in questa sede la scelta di ritenere prevalente la considerazione che l’imputato, tenuto conto dell’entità della pena, avrebbe avuto comunque interesse a sottrarsi alla detenzione domiciliare o a misura meno afflittiva, trattandosi di valutazione di merito e come tale incensurabile in questa sede in quanto corretta sul piano dei principi ed adeguatamente argomentata sul piano logico.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter dispone che copia del provvedimento sia trasmessa dalla cancelleria al direttore dell’istituto penitenziario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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