T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3276

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La S. s.r.l. impugna il provvedimento PG 434376/09 del 1° dicembre 2009 con cui il Comune di Milano ha inibito la realizzazione dell’attività edilizia oggetto della denuncia di inizio attività, presentata in data 8.6.2009 per la realizzazione di box interrati, ed ha ordinato la sospensione dei lavori in corso.

2. La ricorrente chiede, altresì, la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto mantenuto dal Comune nei confronti dell’istanza di permesso di costruire in parziale sanatoria, presentata il 28.12.2009 e la condanna del Comune e dei controinteressati al risarcimento dei danni subiti.

3. Questi i motivi di ricorso:

I. violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per omessa istruttoria, errata motivazione e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 41 e 42, l. reg. Lombardia n. 12/2005; violazione dell’art. 97 Cost.;

II. ulteriore violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per omessa istruttoria e mancata ponderazione degli interessi contrapposti; violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 97 Cost.;

III. violazione dell’art. 41 Cost., dell’art. 833 c.c., dell’art. 19, l. n. 241/1990; eccesso di potere per omessa considerazione degli interessi contrapposti.

4. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la nota PG 401122/2010 del 17.5.2010 ed i pareri del funzionario tecnico del 26.4.2010 e del 13.5.2010, articolando la seguente doglianza: violazione degli artt. 38, 41 e 42, l. reg. 12/2005; eccesso di potere per errato procedimento e sviamento.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano il quale, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito del ricorso, ne ha eccepito la improcedibilità per cessata materia del contendere.

6. Si sono altresì costituiti i sig.ri Gianfranco Pisani e Franco Rossi i quali, oltre a chiedere il rigetto nel merito del ricorso, hanno eccepito la tardività dell’impugnazione del provvedimento del 1° dicembre 2009.

7. All’udienza del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

8. Le domande di annullamento proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il Comune di Milano ha rilasciato a favore della ricorrente il permesso di costruire in parziale sanatoria n. 1002 del 12.10.2010.

9. Le censure proposte vanno comunque esaminate stante l’interesse della ricorrente – ribadito nel corso dell’udienza – alla decisione della domanda risarcitoria.

10. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dei controinteressati, essa è inammissibile per difetto di giurisdizione, in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la giurisdizione amministrativa può ravvisarsi solo nell’ipotesi di controversia proposta nei confronti di soggetti titolari di poteri amministrativi (cfr. Cass., sez.un., 12 marzo 2008, n. 6535, 13659/06; 2560/05; 22494/04).

In questa parte la controversia appartiene, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e intercorrente tra privati.

11. La domanda di condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni cagionati per il ritardo nel rilascio del titolo edilizio è, invece, infondata.

Il comportamento tenuto dall’amministrazione non può ritenersi affetto dai vizi lamentati dalla ricorrente in quanto:

– la sospensione dei lavori disposta in data 16 luglio 2009 trova giustificazione nell’avvio dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività dell’8.6.2009 prima del termine dilatorio di trenta giorni dalla presentazione previsto dall’art. 23, d.P.R. n. 380/2001, circostanza ammessa dalla stessa ricorrente;

– il permesso di costruire in parziale sanatoria è stato richiesto dalla S. s.r.l. solamente in data 28.12.2009;

– i tempi di conclusione di quest’ultimo procedimento sono stati condizionati dall’incompletezza e dalle irregolarità dell’istanza. Né può ritenersi che le richieste formulate dalla p.a. fossero pretestuose. La ricorrente si è, invero, limitata ad affermare genericamente l’irrilevanza dei documenti richiesti senza però suffragare la doglianza del benché minimo principio di prova (specie con riferimento alla circostanza che le uscite di sicurezza fossero già riportate in precedenti atti, di cui non sono stati forniti gli estremi né è stato indicato l’oggetto, ed alla desumibilità del calcolo della superficie aerante da altri elaborati già presentati alla p.a., anch’essi non meglio specificati); inoltre essa non ha dedotto alcunché con riferimento alle irregolarità riscontrate dalla p.a. – a seguito delle integrazioni documentali presentate i1 1.3.2010, il 7.4.2010 ed il 28.5.2010 – con la nota del 6.7.2010.

12. Per le ragioni esposte le domande di annullamento sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; la domanda di risarcimento dei danni è in parte inammissibile ed in parte infondata.

13. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara le domande di annullamento improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;

dichiara la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dei controinteressati inammissibile per difetto di giurisdizione e, ai sensi dell’art. 11 cod.proc.amm., la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario;

respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del Comune di Milano.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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