Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22 dicembre 2010, il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta,inoltrata dall’indagato P.E., di riesame di un sequestro preventivo che gravava su di un immobile ritenuto dalla accusa abusivo. A sostegno della conclusione, i Giudici hanno evidenziato che i lavori asseritamente illeciti concernevano modifiche di opere autorizzate, per le quali era stata presentata e non ancora approvata la variante in corso d’opera; era carente il ed fumus commissi delicti e periculum in mora dal momento che la modifica, relativa ad un garage, non poteva comportare un aggravio del carico urbanistico.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge. Fa presente che il Tribunale ha omesso ogni valutazione sul reato urbanistico contestato perchè la edificazione, in zona vincolata, non era preceduta dalla autorizzazione della competente autorità e la omissione comportava ricadute anche in tema di esigenze di cautela. Il ricorso non è meritevole di accoglimento anche se la prima censura è fondata in fatto dal momento che i Giudici hanno trascurato di esaminare se fosse configurabile la contravvenzione ambientale, ravvisata dal Pubblico Ministero, sulla quale è stata omessa ogni motivazione proprio in senso grafico;

pertanto, è riscontrabile un deficit argomentativo nello provvedimento in esame. Tuttavia, il rilievo non può comportare le conseguenze evidenziate dal Ricorrente (cioè l’annullamento della ordinanza) per carenza nell’atto di impugnazione di motivazione sul tema delle esigenze cautelari che sono affermate come esistenti in modo apodittico e non corredato da alcun elemento o argomento di supporto.

Il Ricorrente non segnala il motivo per cui la libera disponibilità della autorimessa, in pendenza dello accertamento dei fatti, possa comportare il protrarsi del comportamento illecito, la realizzazione di ulteriori pregiudizi al territorio o all’ambiente oppure agevolare la commissione di nuovi reati.

Sul punto, dagli atti in visione della Corte (in particolare, dal decreto di sequestro preventivo) emerge che i lavori edilizi sono ultimati e, pertanto, la condotta antigiuridica si è esaurita : il residuale impatto negativo sul territorio, rispetto alle fattispecie tipiche già realizzate, andrebbe considerato in relazione allo aggravio del carico urbanistico che si presenta inesistente in quanto il manufatto abusivo, non ad uso abitativo, consiste in una singola e privata autorimessa: di conseguenza è condivisibile quanto osservato dal Tribunale del riesame nel sua sintetica, ma sufficiente e puntuale motivazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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