T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3275

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. V.G. lamenta l’illegittimità – per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo – dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza di emersione ex art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009, presentata dal sig. R., il 4.5.2011.

Il ricorso è fondato.

Il procedimento di emersione non risulta, difatti, essere stato riscontrato dall’amministrazione – in violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 – nonostante sia abbondantemente trascorso il termine di conclusione del procedimento.

Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – sull’istanza presentata dal sig. G. R..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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