T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3274

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. M.A. lamenta l’illegittimità, per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e della procedura di cui alla l. n. 102/2009, dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla diffida del 31.5.2011 con cui chiedeva la conclusione del procedimento di emersione di cui all’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009.

Il ricorso è fondato.

L’istanza presentata dal ricorrente non risulta, difatti, essere stata riscontrata – in violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 – nonostante sia abbondantemente trascorso il termine di conclusione del procedimento.

Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

L’amministrazione resistente va condannata a rifondere il contributo unificato in quanto soccombente, ai sensi dell’espresso disposto dell’art. 13 comma 6 bis T.U. 115/2002. Di tale somma, va pronunciata – ai sensi dell’art. 93 c.p.c. – la distrazione in favore del difensore del ricorrente che si è qualificato antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere – entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – sull’istanza presentata dal ricorrente.

Spese compensate.

Condanna l’amministrazione a rimborsare l’importo del contributo unificato, da liquidare all’avv. Carla Provezza – difensore antistatario del ricorrente – ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *