Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il sig. M.A. lamenta l’illegittimità, per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e della procedura di cui alla l. n. 102/2009, dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla diffida del 31.5.2011 con cui chiedeva la conclusione del procedimento di emersione di cui all’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009.
Il ricorso è fondato.
L’istanza presentata dal ricorrente non risulta, difatti, essere stata riscontrata – in violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 – nonostante sia abbondantemente trascorso il termine di conclusione del procedimento.
Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
L’amministrazione resistente va condannata a rifondere il contributo unificato in quanto soccombente, ai sensi dell’espresso disposto dell’art. 13 comma 6 bis T.U. 115/2002. Di tale somma, va pronunciata – ai sensi dell’art. 93 c.p.c. – la distrazione in favore del difensore del ricorrente che si è qualificato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere – entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – sull’istanza presentata dal ricorrente.
Spese compensate.
Condanna l’amministrazione a rimborsare l’importo del contributo unificato, da liquidare all’avv. Carla Provezza – difensore antistatario del ricorrente – ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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