Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41038

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Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, in sede di udienza preliminare nel procedimento a carico di:

T.G.:

A.A.;

imputati:

a)- artt. 56, 110 e 629 c.p. per concorso nel delitto di tentata estorsione;

b)- artt. 110 e 582 c.p. per concorso nel delitto di lesioni personali volontarie, e il coimputato A.A., anche:

c)- art. 495 c.p. per false dichiarazioni sulla propria identità;

fatti del (OMISSIS);

– con sentenza del 27.02.2008 dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati perchè i reati si erano prescritti in data 25.07.2010.

Avverso tale decisione ricorre per Cassazione il PG presso la Corte di appello di Venezia deducendo.

MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge in quanto il Giudice ha erroneamente calcolato in anni 7 e mesi 6 il decorso della prescrizione per il reato di tentata estorsione senza considerare che il reato era contestato nell’ipotesi aggravata e quindi il termine era di anni 13 e mesi 4 nell’ipotesi più favorevole, termine non ancora decorso.

Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Nella specie il giudice di primo grado è incorso in violazione di legge non avendo considerato che in tema di contestazione, allorquando vi sia nell’imputazione una puntuale descrizione del fatto integrante un’ipotesi aggravata, l’omissione della specifica indicazione della norma riportante l’aggravante costituisce una mera irregolarità e non integra alcuna nullità. (Cassazione penale, sez. 2) 23 settembre 2009. n. 2034). Nella specie è stato considerato esclusivamente il titolo del reato senza prendere in considerazione l’aggravante del numero delle persone, oggettivamente ricorrente in quanto contestata nel fatto riportato nel capo di imputazione.

Ne consegue che il motivo proposto è fondato, atteso il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 (ovvero di tentata rapina aggravata, come sembrerebbe emergere dal fatto contestato) è punito con la pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione, sicchè, applicando la nuova disciplina dell’art. 157 c.p., il termine di prescrizione (salve sospensioni ed interruzioni) va calcolato sino al 25.10.2015, come correttamente indicato dal PG ricorrente.

La sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 157 c.p., sicchè risulta rituale la proposizione del ricorso per Cassazione ex art. 428 c.p.p..

Consegue l’annullamento della decisione impugnata, limitatamente al reato ascritto al capo A), con trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Venezia, sezione del giudice per l’udienza preliminare, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i Minorenni di Venezia.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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