T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3273

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Como ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. E.C., ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. nella l. n. 102/2009.

L’amministrazione ha ritenuto ostativa – ai sensi dell’art. 1 ter, c. 13, lett. c, d.l. n. 78/2009 – la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, inflitta a carico del lavoratore.

Avverso tale determinazione insorge il ricorrente, lamentando la violazione di legge, sussistendo i presupposti per la revisione del processo che ha portato alla condanna del lavoratore.

Il ricorso è fondato.

Come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 28 aprile 2011 nella causa C61/11 PPU, il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, non è compatibile con la direttiva 2008/115/CE, recante la disciplina delle procedure di rimpatrio.

È, pertanto, compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 7 e 8 del 10.5.2011, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.

Tale retroattività – afferma l’Adunanza Plenaria – "non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato".

Il provvedimento impugnato, avendo ritenuto ostativa la condanna per il reato di cui all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, è pertanto illegittimo.

Non assumono rilievo le ulteriori censure dedotte, aventi ad oggetto la condanna, inflitta al lavoratore, per i reati di cui all’art. 6, d.lgs. n. 286/1998 ed all’art. 495 c.p., ciò in quanto tali fattispecie non sono state prese in considerazione dal provvedimento impugnato.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va pertanto accolto.

Stante la complessità della questione, che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti, il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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