T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. De M. impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Varese ha revocato il contratto di soggiorno stipulato a seguito della presentazione di un’emersione dal lavoro irregolare ai sensi del d.l. n. 78/2009, deducendo il vizio di violazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009.

Con nota depositata il 4 novembre 2011, il difensore del ricorrente ha dichiarato che la Prefettura ha annullato il provvedimento impugnato e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte, al Collegio non resta altro che dare atto della cessazione della materia del contendere.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 268/1998 – che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti – il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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