Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ferrara giudicava con il rito ordinario R.Y. imputato del reato di cui all’art. 643 c.p., per avere, nella veste di medico curante di B.A., di anni ottanta, abusato dello stato di deficienza psichica dell’anziana donna determinata da demenza senile, in particolare; stabilendosi a casa della stessa e prestandole assistenza continuativa; così inducendola a corrispondergli in diverse occasioni somme di denaro, pari ad almeno L. 473.527.000, a conferirgli la delega ad operare sul di lei conto corrente bancario e a farsi nominare erede universale;

fatti avvenuti in (OMISSIS), al termine del giudizio l’imputato veniva condannato con sentenza del 09.03.2004 alla pena ritenuta di giustizia.

La corte di appello di Bologna, investita del gravame, confermava la decisione -impugnata con sentenza del 11.12.2008, perchè riteneva provati sia lo stato di deficienza psichica della B. alla luce delle numerose perizie mediche espletate e sia l’attività di induzione attribuita ai R..

L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1) – con il primo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per illogica ed omessa motivazione riguardo al tema di deficienza psichica della parte offesa nonchè per travisamento della prova;

– in particolare, la motivazione sarebbe omessa nella parte in cui la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare gli specifici motivi di impugnazione relativi ai risultati delle perizie e consulenze psichiatriche favorevoli alle tesi difensive e precisamente:

– la perizia di ufficio del dott. M. che aveva affermato che la B. non si trovava in stato di infermità rilevante ai fini forensi;

– la perizia di ufficio del dott. C., redatta in sede di procedura di interdizione della B., che aveva riscontrato un progressivo miglioramento delle condizioni di scompenso della interdicenda, -le consulenze dei dott. Ch. e V. che avevano escluso lo stato di deficienza psichica della B.;

2)-il ricorrente lamenta che la sentenza è incorsa nel vizio di travisamento delle emergenze fattuali e probatorie delle citate perizie e consulenze, valorizzando illogicamente solo le conclusioni della perizia autoptica del dott. R. e del consulente del PM, dott. M., trascurando di considerare le incongruenze segnalate nei motivi di appello;

– tale riguardo il ricorrente censura la decisione impugnata per avere trascurato altresì le risultanze delle prove testimoniali, ed in particolare quelle dei notai A. e C. nonchè degli altri testi escussi, da cui emergeva la stato di lucidità della sig.ra B.;

3) – La Corte di appello avrebbe utilizzato le dichiarazioni rese dalla predetta sig.ra B. senza considerare che le stesse erano viziate dalla metodologia della loro assunzione e senza considerare che del relativo verbale non poteva darsi lettura, atteso che la B. non era stata inclusa nella lista testi del PM, sicchè non poteva ritenersi operante il meccanismo previsto dall’art. 512 c.p.p.;

4) la sentenza impugnata era viziata da illogicità per avere ritenuto che gli atti dispositivi compiuti dalla parte offesa fossero il frutto di un’attività di suggestione operata dal ricorrente mentre, al contrario.

– gli acquisti degli appartamenti erano stati effettuati dalla B. a fini di investimento immobiliare, – il conferimento all’imputato della delega ad operare sul conto corrente era frutto della difficoltà di firma dell’anziana donna;

– gli atti di liberalità erano stati compiuti dalla B. spontaneamente e mancava la prova di un’attività positiva di induzione;

– la scelta di nominare il dott. R. erede universale sarebbe stata presa dalla B. all’epoca in cui era ancora vivo il marito e sarebbe, quindi, assai risalente nel tempo; -sono stati depositati motivi nuovi con i quali si ribadiscono le deduzioni riguardo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa, si eccepisce inoltre la prescrizione del reato e, in via subordinata, si solleva l’eccezione di incostituzionalità della norma transitoria che impedisce di applicare il regime di prescrizione più favorevole per i giudizi già definiti in primo grado in epoca antecedente la novella del 2005.

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Quanto ai motivi relativi la prova della deficienza psichica della parte offesa e dell’attività di induzione dell’imputato, il ricorso propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle perizie e delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Quanto alla situazione di deficienza psichica la sentenza esamina dettagliatamente tutte le numerose perizie e consulenze anche di parte allegate in atti e, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi, non trascura nè travisa alcunchè, procedendo a valutazioni critiche delle varie relazioni, con procedimento motivazionale esente da illogicità inquanto conforme alle risultanze processuali ed alle massime di comune esperienza, al termine dell’analitica disamina, la Corte Territoriale valorizza le conclusioni della perizia M. in quanto conseguente a visita medica effettuata sul paziente, certificativa di "una patologia di mente rilevante che rientra nosograficamente nelle psicosi organiche degenerative" con "deficit cognitivo" culminata "attraverso la sua evoluzione, nell’attuale demenza senile, favorita, quest’ultima, anche dalle compromissioni organiche cerebrali succedutesi (ricovero ospedaliero)" (pag. 22) tali da far mancare "la necessaria capacità di valutazione delle particolari conseguenze economiche cui poteva andare incontro" (pag.

24);

la motivazione risulta congrua perchè fondata su precise risultanze processuali ed esente da illogicità perchè sottolinea come le conclusioni del dott. M. siano state riscontrate e confermate da quelle formulate dal dott. R. che, procedendo all’autopsia, ha evidenziato l’esistenza di "una encefalopatia organica di tipo arteriosclerotico" "che aveva preso corpo da molti anni e che negli ultimi tempi si era accentuata, secondo l’evolvere di queste forme degenerative che costituiscono la base organica dei quadri cimici di demenza senile" (pag. 8).

Il ricorrente censura tali valutazioni, adducendo le risultanze di segno opposto rinvenienti dalle altre perizie e consulenze nonchè dalle varie di dichiarazioni testimoniali sulla capacità di intendere e di volere della B., ma i motivi si risolvono in censure alla motivazione , inammissibili in questa sede perchè fondate su valutazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e secondo grado , secondo un procedimento motivazionale del tutto esente da censure e conforme ai principi giurisprudenziali sull’argomento, anche di questa sezione, ove si è precisato che rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perchè è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie Cassazione penale, sez. 2^. 05/03/2010. n 24192).

Quanto all’attività, di induzione: la sentenza risulta adeguatamente motivata allorchè osserva che non è necessario acquisire una specifica prova di attività positiva essendo sufficiente riscontrare gli indici rivelatori dell’attività di influenzamento che indica:

– nella delega conferita dalla B. al R. ad operare sul c/c bancario;

(pag. 42) – in numerosi prestiti concessi all’imputato, poi trasformati in donazioni; (pag. 43);

– nell’acquisto di apparecchi medici molto costosi; (pag. 42;

– nell’acquisto da parte della parte offesa di appartamenti che dapprima sono stati concessi in uso all’imputato e poi sono confluiti nel testamento in favore dello stesso R.; (pag. 4-5-42);

– nella sparizione di una parte consistente di denaro dai c/c della B. senza un riscontro sul loro utilizzo (al riguardo, significativamente, la sentenza richiama i numerosi scambi di assegni presso i farmacisti) (pag.2- 3- 4);

– nella nomina del R. ad erede universale (pag. 4- 43). contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, si tratta di una motivazione completa ed analitica, esente da illogicità evidenti, in quanto ha tratto la prova dell’induzione sulla scorta dell’analisi dei comportamenti rispettivamente adottati dalla parte offesa e dall’imputato, evidenziatori di una serie di atti, costantemente ripetuti dalla parte offesa esclusivamente in favore dell’imputato, chiaramente rivelatori, per un verso della minorata capacità di discernimento della B. e, per altro verso, dell’attività di induzione ed approfittamento di quest’ultimo;

si è ritenuto infatti che; in tema di circonvenzione di incapaci, quando la persona offesa si trovi nella situazione di poter essere inabilitata a causa di condizioni psichiche così precarie da privarla gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione, la prova dell’induzione; può essere desunta in via "presuntiva", potendo consistere in un qualsiasi comportamento dell’agente cui la vittima non sia in grado di opporsi e che la porti a compiere in favore dell’autore del reato atti per sè pregiudizievoli e privi di causale alcuna, che in condizioni normali non avrebbe compiuto. (Cassazione penale, sez. 2^, 15/01/2010. n. 4816).

Tali: principi sono assorbenti anche degli altri motivi, chiaramente infondati, come ad esempio la tesi difensiva per la quale la decisione di nominare il R. erede universale era t presa da tempo, allorchè era ancora in vita il marito della B., tesi della le la Corte territoriale sottolinea l’infondatezza sia logica che probatoria, (pag. 42), per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni -in fatto- fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede , ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4^. 29 Bennato 2007. n. 12255.

Quanto alle eccezioni sull’utilizzabilità delle dichiarazioni della B. che il ricorrente riconduce alla violazione dell’art. 512 c.p.p., se ne deve rimarcare l’infondatezza atteso che nella sentenza impugnata si dà atto (pag. 9) che la parte offesa è stata sentita in data 23.05.2001, in sede di incidente probatorio, sicchè, per un verso, sono del tutto infondate le censure sulla regolarità dell’esame – relative al diverso ed iniziale esame condotto dalla PG – e, per altro verso, sono del tutto infondate le censure sulla lettura del verbale di esame della B. – nonostante il suo mancato inserimento nella lista testi del PM – atteso che i verbali redatti in sede di incidente probatorio sono già acquisiti al fascicolo del dibattimento e degli stessi è consentita a lettura ex art. 511 c.p.p..

In ogni caso, va osservato come in realtà, nell’ambito dell’articolata sentenza in esame, le dichiarazioni della parte offesa rivestono un ruolo marginale e affatto decisivo, sicchè la motivazione impugnata risulta del tutto completa e sufficiente anche ove si prescinda del tutto dalle predette dichiarazioni, utilizzate dalla Corte Territoriale solo per colorare e confortare le emergenze probatorie del processo.

Invero, ove la circostanza inutilizzabile risulti irrilevante ai fini della decisione, sulla scorta dei criteri della cd. "prova di resistenza" l’irregolare utilizzazione della medesima non comporta alcuna nullità;

(Cassazione penale, sez. 4^, 26/01/2010, n. 5601). e tali principi sono applicabili anche nel giudizio di legittimità.

(Cassazione penale, sez. 5^ 15/07/2008. n. 37694).

Quanto all’eccezione di prescrizione, va osservato che il termine, secondo la vecchia disciplina dell’art. 157 c.p.p., applicabile alla fattispecie perchè la sentenza di 1 grado è intervenuta nel 2004 ancor prima della novella del 5 dicembre 2005 n. 251, andava a scadere in data 27.11.2015, non ancora decorse( Cassazione penale, sez 2^ 17/09/2010. n. 42043).

Nè sono accoglibili le questioni incostituzionalità dell’art. 10 della legge richiamata, atteso il rigetto di analoga questione operato dalla Corte Cost., sent. n. 393 del 2006.

La presente motivazione è assorbente di tutti i motivi e deduzioni formulati.

Segue il rigetto del ricorso atteso che le questioni in diritto proposte non consentono di ritenerne l’inammissibilità.

Ai sensi degli art. 592, comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. (Cassazione penale, sez. 6, OS giugno 1994).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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