Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-09-2011) 11-11-2011, n. 41036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.I. ricorre avverso l’ordinanza, in data 25 ottobre 2010 della Corte d’appello di Brescia con la quale è stata rigettata l’istanza di restituzione nei termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Mantova in data 4 aprile 2009, irrevocabile il 16 ottobre 2009, pronunciata nei suoi confronti per i delitti di falso in scrittura privata e di truffa.

A sostegno dell’impugnazione deduce la mancata conoscenza della celebrazione del processo d’appello, in cui è rimasto contumace, e la illogicità della motivazione del provvedimento.

Lamenta la mancata comunicazione della data di celebrazione del processo da parte del suo ex difensore di fiducia presso il quale era rimasta ferma l’elezione di domicilio, e dal quale non aveva ricevuto però alcuna comunicazione relativa alla rinuncia al mandato.

Censura dunque la circostanza che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente la consapevolezza della data della celebrazione del processo. Censura inoltre il riferimento fatto dalla Corte di merito sulla dimostrazione della conoscenza della pendenza del processo a suo carico.

Censura infine la circostanza che la decisione della Corte d’appello sia stata adottata de plano senza l’osservanza della procedura camerale.

La richiesta è infondata.

L’imputato era perfettamente a conoscenza della celebrazione del processo di primo grado in quanto lo stesso era assistito da un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio. La notifica del decreto di citazione diretta avvenne dunque in costanza del rapporto professionale di carattere fiduciario.

La rinuncia del difensore di fiducia avvenne dopo la celebrazione di due udienza dibattimentali e venne comunicata all’imputato il 5 dicembre 2008, come accertato dalla Corte d’appello, con l’indicazione della successiva data in cui sarebbe stato celebrata la terza udienza dibattimentale. Da ciò consegue che l’imputato aveva perfettamente conoscenza della pendenza del processo e la mancata comparizione dopo la rinuncia al mandato difensivo deve ritenersi volontaria.

La Corte ha peraltro operato ogni utile accertamento in ordine alla verifica del modo in cui lo S. sia stato portato a conoscenza anche della sentenza emessa a suo carico. Da tale verifica è emerso che l’originario difensore di fiducia, già rinunciante all’incarico, una volta ricevuta il 17 agosto 2009 la notifica della sentenza n. 262/2009 pronunciata nei confronti del ricorrente, ha inviato tempestivamente, nello stesso giorno, il provvedimento al difensore d’ufficio avv.ta Paola Goldoni, attraverso una comunicazione con posta elettronica. Successivamente l’avv.ta Paola Goldoni ha trasmesso con posta ordinaria la comunicazione dell’esito del processo allo S..

Il quadro complessivo così ricostruito dal giudice di merito fa ritenere infondate le censure logico – giuridiche prospettate dallo S., che ha contestato anche la conoscenza della pendenza del processo a suo carico.

Ritiene la Corte che nel caso in esame deve trovare applicazione il principio secondo il quale in caso di notifica dell’estratto contumaciale al difensore di fiducia, anche se rinunciante, presso il quale l’imputato ha mantenuto comunque l’elezione di domicilio, non può trovare accoglimento l’istanza di restituzione in termini motivata dalla mancata conoscenza effettiva della sentenza contumaciale da parte dell’imputato; infatti, una volta di fatto interrotti i rapporti con il domiciliatario, anche a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore, ritualmente comunicatagli, si è realizzata una situazione equivalente alla rinuncia a comparire, anche in considerazione della successiva attività posta in essere dall’originario difensore di fiducia, ormai rinunciante, e del difensore d’ufficio subentrato. Alla Corte di merito deve riconoscersi pertanto di aver esperito tutti gli opportuni accertamenti tesi a verificare la effettiva conoscenza dell’atto de quo da parte dello S., mentre lo stesso ha addirittura contestato l’esistenza di una condizione di conoscenza del procedimento documentalmente accertata. Ritiene la Corte dunque che una volta che l’imputato ha eletto domicilio presso un difensore di fiducia, senza revocare l’elezione di domicilio anche dopo la rinuncia al mandato da parte dello stesso, si assume anche l’obbligo di tenere i contatti con il difensore che lo rappresenta ancora ad ogni effetto per tali fini. Il comportamento tenuto dallo S., anche alla luce dell’attività positiva posta in essere dal difensore di fiducia rinunciante e dal difensore d’ufficio deve necessariamente essere interpretata come A volontaria rinuncia a partecipare al processo e a proporre impugnazione (v. Cass., sez. 1, 16 maggio 2006, n. 19127; v. anche Cass., sez. 2, 14 febbraio 2006, n. 15903; v. anche Cass., Sez. 2, 8 marzo 2011 n. 12791, CED 249677).

L’infondatezza del motivo comporta il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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