T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3267

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. F.T.T. impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Pavia ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra Maria Francesca Ferrara, deducendo i vizi di violazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 e della direttiva CE/115/2008.

Il difensore, nel corso dell’udienza, ha dichiarato, per conto del suo assistito, di non avere più interesse al ricorso.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 268/1998 – che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti – il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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