Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 01-09-2011) 11-11-2011, n. 41066

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

H.M. e S.N. ricorrono con unico atto, per il tramite del difensore avv. N. Bucchi, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta in data 25-1-2011 del Tribunale di Reggio Emilia, deducendo erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p., ed omessa motivazione sul punto.

Il PG con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è privo di specificità, in quanto articolato senza alcun riferimento ad evidenze concrete non valutate, e comunque manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, la richiesta di patteggiamento è quantomeno un’ammissione del fatto, se non addirittura "una forma di ammissione di responsabilità" o un implicito riconoscimento di colpevolezza.

Sicchè l’accertamento contenuto in sentenza è solo sommario, in quanto il giudice può pronunciare il proscioglimento soltanto se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che, evidentemente, il legislatore ha inteso ricollegare alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena, ovvero se manchi un quadro probatorio idoneo almeno a definire il fatto come reato. La motivazione della sentenza in ordine alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. può essere, pertanto, meramente enunciativa dell’effettuazione, con esito negativo, della verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi di tale norma.

Adeguata ed esente da censure è pertanto la motivazione adottata nella specie, che, ad escludere l’applicabilità della norma in parola, richiama il verbale di arresto, la denuncia, il verbale di sequestro e le ammissioni degli imputati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p., determinandosi la somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione delle questioni dedotte, in Euro 1.500.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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