T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3263

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I sig.ri G.C. e M.C. impugnano l’ordinanza di demolizione n. 141/2010, il provvedimento del 13.8.2010 con cui il Comune di Villasanta ha inibito la realizzazione delle opere oggetto della denuncia di inizio attività 301/2009, il provvedimento del 9.7.2010 recante la reiterazione dell’ordine di non effettuare i lavori e la sospensione della d.i.a., l’ordinanza di sospensione lavori n. 79/2010, revocata parzialmente con provvedimento n. 106 del 9/7/2010, la relazione di accertamento del 28.5.2010 e il provvedimento del 14.12.2009, recante l’ordine di non effettuare l’intervento e la sospensione della d.i.a., deducendo con una pluralità di motivi, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

I ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All’udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

A seguito della stipula da parte dei sig.ri C. e C. di un atto notarile di asservimento ai sensi dell’art. 3, c 7, l. reg. 13/2009, il Comune di Villasanta ha rilasciato loro un permesso di costruire in sanatoria.

In conseguenza di tali accadimenti, con memoria depositata l’11.7.2011, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse al ricorso.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi – in considerazione anche dell’espressa adesione, da parte della difesa del Comune di Villasanta, all’istanza dei ricorrenti di compensazione delle spese di lite – per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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