Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 01-09-2011) 11-11-2011, n. 41065

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.O. ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Venezia di applicazione della pena su richiesta in data 9-12-2010, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice per essere competente il tribunale di Venezia sez. dist. di Portogruaro.

Il PG con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la questione della competenza territoriale doveva essere proposta nel rispetto dei limiti temporali di cui all’art. 21 c.p.p., comma 1, mentre è stata sollevata per la prima volta in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p., determinandosi la somma in favore della cassa delle ammende, in ragione delle questioni dedotte, in Euro 1.500.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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