T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3261

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano il provvedimento con cui la Prefettura di Milano ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. M.O.S.A., deducendo il vizio di violazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 ed eccesso di potere.

La Prefettura, con decreto del 7 ottobre 2011, ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato.

Poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte, al Collegio non resta altro che dare atto della cessazione della materia del contendere.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 268/1998 – che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti – il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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