Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 01-09-2011) 11-11-2011, n. 41060

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.F.E. ricorre, per il tramite del difensore avv. G. Calabrò, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina in data 27-9-2010, che, confermando quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 27-7-2009, lo ha ritenuto responsabile di concorso nei reati di furto aggravato di ingenti quantità di materiali inerti prelevati dall’alveo di un torrente, e di modificazione dello stato dei luoghi, e nelle contravvenzioni rispettivamente edilizia e ambientale.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle aggravanti del numero delle persone e dell’esposizione alla pubblica fede, in relazione al reato di furto.

Con il secondo si deducono gli stessi vizi in relazione all’art. 632 c.p. sul punto della modificazione dello stato dei luoghi, da escludere per l’esigua quantità del materiale inerte asportato.

Con il terzo motivo gli stessi vizi sono dedotti in relazione all’art. 240 c.p., per la non strumentalità al reato dei mezzi confiscati, utilizzati solo occasionalmente.

Motivi della decisione

Manifestamente infondata è in primo luogo la pretesa del ricorrente di escludere l’aggravante del numero delle persone perchè il numero dei coimputati, dovuto al numero dei mezzi coinvolti, non avrebbe determinato una maggior pericolosità dell’azione.

La tesi prospettata trascura di considerare che il numero degli automezzi che avevano concorso al prelievo dei materiali inerti, e il relativo contributo fornito dai conducenti degli stessi, hanno avuto inevitabili ricadute sui quantitativi di materiale asportato e sui tempi dell’asportazione, quindi sulla complessiva entità del fatto, aumentandone la gravità e conseguentemente il disvalore.

L’aggravante contestata risulta dunque pienamente integrata.

Del pari integrata è quella della destinazione delle cose sottratte alla pubblica utilità, la cui sussistenza il ricorrente nega con esclusivo riferimento alla esposizione alla pubblica fede.

Infatti, per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte, l’asportazione della sabbia o della ghiaia,dal lido del mare o dal letto dei fiumi, determina la configurabilità concorrente di entrambe le aggravanti, giacchè il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, la fruibilità dei lidi marini o la pubblica utilità dei fiumi (Cass. 16894/2009, 26678/2009).

Pure manifestamente infondata è la dedotta violazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 632 c.p.. Infatti la sussistenza della modificazione dello stato dei luoghi, che il ricorrente contesta per l’esigua quantità del materiale inerte asportato, è stata correttamente ancorata, nella sentenza oggetto di ricorso, alla circostanza che l’area del torrente interessata dall’asporto, è pari ad almeno 100.000 mq.

Ugualmente immune da censure è, da ultimo, la confisca dei mezzi meccanici utilizzati per commettere il reato. Infatti il nesso pertinenziale tra i primi ed il secondo, e quindi la probabilità della reiterazione dell’attività punibile, è nella specie evidenziato dalla significativa circostanza, che le sentenze di merito non hanno mancato di sottolineare, che una delle pale meccaniche usate era stata già utilizzata circa un anno prima per analoga attività delittuosa. Il che è indicativo dell’asservimento al reato, nel senso di effettiva probabilità del ripetersi di esso (Cass. 24756/2007), di tutti gli automezzi dei quali è stata disposta la confisca. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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